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La detrazione per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici
Con la risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007, l’Amministrazione finanziaria interviene ritorna sulla detrazione per le spese sostenute per interventi di risparmio energetico su edifici esistenti.
Al riguardo si precisa che la detrazione in esame è stata disposta con la legge finanziaria 2007 e, pertanto, è riconosciuta per tutte le spese sostenute, e documentate, entro il 31 dicembre 2007.
L’agevolazione, però, è suscettibile di essere prorogata anche per gli anni a venire essendo ricompresa nella finanziaria 2008 attualmente al vaglio della Camera dei deputati.
Tipologia di interventi agevolabili
Gli interventi agevolabili sono stati suddivisi in n. 4 categorie, e precisamente:
- Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti;
- Interventi su strutture opache e su infissi;
- Installazione di pannelli solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
Per questa tipologia di interventi non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare ai fini del raggiungi mento delle prestazioni energetiche e, pertanto, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione sarà sufficiente che dall’intervento scaturisca una riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria in grado di permettere il raggiungimento della maggiore efficienza energetica richieste dalla norma.
Limitatamente a questa tipologia di interventi il valore massimo su cui calcolare la detrazione d’imposta è pari a 100.000 euro che rappresenta il limite complessivo della detrazione da ripartirsi tra i soggetti ammessi a fruire della detrazione.
2. Interventi su strutture opache verticali e su infissi
Riguarda gli interventi di riqualificazione energetica sulle pareti (strutture opache verticali) ovvero sulle finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti di trasmittanza (dispersione di calore) richiesti dalla norma.
Per espressa previsione normativa possono fruire della detrazione anche le spese sostenute per le strutture accessorie che, come le principali, hanno effetto sulla dispersione di calore come, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (es. cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).
Per poter fruire della detrazione, però, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi ma è necessario che a seguito dei lavori di rifacimento dell’involucro degli edifici gli indici di trasmittanza termica risultino ulteriormente ridotti.
Per siffatti interventi, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
3. Installazione di pannelli solari
Tra gli interventi agevolabili vi è anche l’installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, così come pure per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole ed università.
Per poter fruire della detrazione è necessario, però, che i pannelli solari :
- siano garantiti per almeno 5 anni; e
- presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Le spese sostenute per l’acquisto di pannelli solari che presentino certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente richiamate dalla norma non sono, in alcun modo, agevolabili.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
L’agevolazione in esame è riferita alle spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di caldaie del tipo a condensazione e relativa messa a punto.
Non sono agevolabili le spese sostenute per l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti così come pure la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione.
Restano, altresì, escluse dall’agevolazione le spese sostenute per il passaggio da un impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio (o il complesso di edifici) ad impianti individuali autonomi.
Soggetti ammessi a fruire della detrazione
Sono ammessi a fruire dell’agevolazione:
- le persone fisiche;
- gli enti ed ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, non titolari di reddito di impresa; ovvero
- i titolari di reddito di impresa
a condizione che abbiano sostenuto effettivamente le spese entro il 31 dicembre 2007 ovvero, per i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Affinché la detrazione possa essere riconosciuta è altresì necessario che gli edifici sui quali sono eseguiti gli interventi siano posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo consistente nella proprietà o nella nuda proprietà, ovvero in un diritto reale o in un contratto di locazione (anche finanziaria) o di comodato.
In proposito deve rilevarsi come nell’ipotesi in cui gli interventi siano eseguiti sulla base di contratti di locazione finanziaria, la detrazione potrà essere fruita unicamente dall’utilizzatore prendendo a base il costo sostenuto dalla società concedente.
Infine, tra i soggetti ammessi a fruire della detrazione sono ricompresi anche i familiari, alla semplice condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile; e
- sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
La misura della detrazione
La detrazione è riconosciuta nel limite del 55% delle spese sostenute, e documentate, entro il 31 dicembre 2007.
Nella tabella seguente sono riportati gli importi massimi sostenibili, per singolo intervento da cui scaturisce la detrazione massima consentita che andrà ripartita in 3 quote annuali di pari importo da far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2007 e nei due successivi.
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO
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SPESA MASSIMA
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ALIQUOTA
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DETRAZIONE MASSIMA
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICI ESISTENTI
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€. 181.818
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55%
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€. 100.000
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INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DI EDIFICI ESISTENTI
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€. 109.091
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55%
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€. 60.000
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INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI SU EDIFICI ESISTENTI
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€. 109.091
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55%
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€. 60.000
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SOSTITUZIONE SI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
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€. 54.545
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55%
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€. 30.000
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Come tutte le detrazioni di imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, restando inteso che la somma eventualmente eccedente non potrà, in alcun modo, essere richiesta a rimborso.
Adempimenti
L’inizio dei lavori non deve essere preceduto da alcun adempimento amministrativo risultando, invece, necessario :
- produrre una asseverazione da parte di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
- trasmettere, anche telematicamente, all’ENEA, una copia dell’attestato di “certificazione energetica” ovvero, in alternativa, un attestato di “qualificazione energetica” dell’edificio contenente i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008;
- trasmettere telematicamente all’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente - ENEA - la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati con l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito, il risparmio di energia conseguito ed il relativo costo con la specifica delle spese professionali e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
- limitatamente ai soggetti non titolari di reddito di impresa, l’effettuazione dei pagamenti a mezzo bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico;
Resta inteso che tutte le spese relative alle prestazioni professionali, sia per quanto concerne la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per l’acquisizione della certificazione energetica necessaria per poter fruire dell’agevolazione, sono da ricomprendersi tra le spese detraibili.
Infine, il riconoscimento della detrazione resta subordinato anche all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.
I documenti da conservare
Ai fini del riconoscimento della detrazione spettante, i contribuenti devono conservare (ed eventualmente esibire all’Amministrazione finanziaria) la seguente documentazione:
- Il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- la ricevuta dell’invio dell’attestazione di qualificazione/certificazione energetica, sia che avvenga per il tramite di Internet sia che avvenga per il tramite del servizio postale. In tale ultima ipotesi, l’invio dovrà seguire la forma della raccomandata R/R.
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento;
- se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007
Nella risoluzione in commento l’Agenzia delle entrate ha precisato che la detrazione per interventi di risparmio energetico spetta per ciascun edificio sul quale sono , di fatto, eseguiti i lavori.
In altri termini, ciascun edificio gode di un autonomo limite di spesa sul quale, poi, calcolare la detrazione.
Per comprendere cosa debba intendersi per edificio, l’Agenzia delle entrate richiama l’art. 2 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che lo definisce come un “…sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettato o ristrutturato per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Ciò significa che , nell’ipotesi in cui un soggetto possegga o detenga, sulla base di un titolo idoneo, più edifici, ancorché ricompresi in una stessa particella catastale, potrà fruire di un tetto massimo di detrazione pari alla sommatoria delle misure previste per ciascun intervento sul singolo edificio.
Così, ad esempio, per interventi su strutture opache realizzate su 5 edifici, anche se ricompresi in n. 2 particelle catastali, l’importo massimo su cui calcolare la detrazione sarà di €. 300.000 (60.000 x 5).
* Direttore Tributario presso l’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
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