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Statuto del Partito “Nuovo PSI”

Approvato dal
V Congresso Nazionale
Roma 23 e 24 giugno 2007 e
Modificato dal Consiglio Nazionale del 4 ottobre 2007 e dal Consiglio Nazionale del 19 gennaio 2009
Modificato dal Consiglio Nazionale del 19 Dicembre 2009

 
 

 

                                                                                                          TITOLO I

ART. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

'E' costituita, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione italiana e degli articoli 36 e seguenti del

Codice Civile, l'associazione denominata " Nuovo PSI" (di seguito indicata "Partito").

Il “Nuovo PSI” è un partito di socialisti autonomisti, riformisti e liberali. Esso si richiama alla

ispirazione ideale e politica del socialismo italiano, europeo ed internazionale e sviluppa la propria

azione rapportandola all'evoluzione dei tempi e dei rapporti sociali al fine di realizzare la piena ed

effettiva partecipazione dei cittadini al perseguimento dell'interesse generale, alla guida della

società, del sistema delle Autonomie locali, dello Stato nazionale e delle istituzioni europee ed

internazionali.

Il Partito organizza le sue strutture regionali assicurandone l'autonomia necessaria.

Il Partito Nuovo PSI si costituisce ed è organizzato su base federale, riconoscendo alle articolazioni

regionali un ruolo autonomo, determinante per la circolazione delle idee, per l'attiva partecipazione

degli iscritti, per il dialogo interno e la capacità di proposta, per allargare la base del consenso.

Questo modello organizzativo si realizza con la approvazione da parte dei CONSIGLI REGIONALI

del rispettivo regolamento regionale. Le federazioni regionali non solo hanno il compito di

coordinamento delle federazioni provinciali, ma anche un irrinunciabile ruolo di scelte e strategie

politiche significative per la regione di competenza e per lo Stato, propositive nello scambio

dialettico tra federazioni, indicative per le politiche del Congresso, del consiglio nazionale, della

direzione e del segretario nazionale, chiamati in questo caso, ad un'opera di sintesi.

Art.2

Sede legale

Il Partito ha sede in Roma – Via di Torre Argentina 47 - e può costituire sedi secondarie in ogni

regione e/o comune del territorio italiano ed anche all'estero.

                                                                                         TITOLO II

Art. 3

Simbolo

Il simbolo del Partito Nuovo PSI è rappresentato da un cerchio con corona circolare rossa sulla

quale, nella parte superiore, è la scritta “NUOVO” e, nella parte inferiore, la scritta “ P S I”, al

centro del cerchio, su fondo bianco è raffigurato un garofano con la corolla rossa e il gambo con le

due foglie di colore verde .

Art. 4

Finanziamento

Il Partito Nuovo PSI dispone delle entrate costituite dalle quote annuali degli iscritti, dai rimborsi

per spese elettorali e da atti di liberalità.

L'importo della quota annuale è composto da tre parti, rispettivamente destinate alla Direzione

nazionale, all'organizzazione regionale, alla organizzazione provinciale, in conformità alle

disposizione dettate dal Consiglio Nazionale.

L'importo minimo viene stabilito dal Consiglio Nazionale.

Le tessere associative decise dal Consiglio Nazionale sono stampate a cura della Segreteria

nazionale e distribuite alle strutture periferiche regionali.

Ogni atto di liberalità a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale deve essere accettato

dal tesoriere.

L'elenco degli atti di liberalità è tenuto presso le sedi del Partito ed è disponibile per la più ampia

trasparenza e consultazione.

TITOLO III

ART. 5

ISCRIZIONE

Possono iscriversi al Partito soggetti singoli o aderire Associazioni che, indipendentemente dalle

loro concezioni filosofiche o religiose, ne condividano gli obiettivi e lo Statuto.

Possono iscriversi al Partito i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 16 anni di età.

L'iscrizione da parte di singoli, comporta l'accettazione dello Statuto ed il versamento delle quote

individuali.

La domanda di iscrizione individuale può essere presentata in qualsiasi sede, anche attraverso il sito

internet ufficiale del Partito, e sarà trasmessa alle organizzazioni territoriali di riferimento per

l'accettazione e per il relativo pagamento della quota annuale. L'eventuale diniego all'iscrizione

deve essere motivato e comunicato all'interessato che ha facoltà di ricorso alla Commissione di

Garanzia PROBIVIRI territoriale di competenza, con appello definitivo a quella nazionale.

La domanda di adesione di associazioni territoriali deve essere inoltrata al Segretario Nazionale che

la sottopone all'approvazione del primo Consiglio Nazionale utile, unitamente alla relativa

regolamentazione.

L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'iscrizione o la partecipazione ad altri partiti POLITICI

nonché con la presentazione dell'iscritto in liste elettorali non autorizzate dal Partito. In caso di

incompatibilità per i suindicati motivi, l'iscritto riceve la comunicazione di avvio del procedimento

di espulsione da parte della Commissione di Garanzia PROBIVIRI territorialmente competente.

Decorsi inutilmente 15 giorni dalla comunicazione, la Commissione Nazionale di Garanzia

PROBIVIRI procederà alla espulsione dell'iscritto, comunicandola agli organismi territoriali e

nazionali competenti.

Gli iscritti o le associazioni aderenti concorrono, esprimendo la propria opinione nelle assemblee

del Partito, alla elaborazione delle linee politiche ed alla elezione dei propri dirigenti, e sono

impegnati ad attenersi alle decisioni democraticamente assunte dalla maggioranza.

Il diritto di voto degli iscritti è esercitato negli organismi di cui fanno parte.

Ogni iscritto è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi

statutari e a concorrere alla realizzazione del programma e delle finalità del Partito. In particolare

ogni iscritto è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita del Partito;

- svolgere con diligenza gli incarichi affidatigli;

- tenere una irreprensibile condotta morale e politica;

- concorrere a sostenere l'attività del Partito;

- tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto

della dignità e della personalità di ciascuno;

- esercitare il diritto di voto negli organismi a cui partecipa.

Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attività del Partito contribuendo alla determinazione

della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statutari, a condizione di essere in regola

con il versamento della quota associativa annuale, e, ove ne ricorrano i presupposti, partecipando

come candidati alle competizioni elettorali. .

La qualità di iscritto al Partito si perde in caso di dimissioni; mancato rinnovo dell'adesione;

espulsione dal Partito sancita, in via definitiva, dalla Commissione Nazionale di Garanzia

PROBIVIRI.

Le dimissioni da iscritto devono essere inviate a mezzo raccomandata E/O EMAIL alla sede

PROVINCIALE, regionale o nazionale del Partito.

Art. 6

Adesione di soggetti collettivi

L'iscrizione per gli associati su richiesta delle Associazioni interessate, fermo restando

l'accettazione dello Statuto, comporta il versamento della quota minima, così come stabilita dal

Consiglio Nazionale del Partito, per la somma pari agli individui aderenti all'Associazione stessa, o

di una quota annuale da definire nel relativo regolamento federativo.

Se il patto federativo prevede il pagamento della quota individuale, i singoli associati partecipano in

base al loro domicilio alla vita associativa del Partito territoriale di competenza. Se il patto, invece,

prevede il pagamento di un'unica quota annuale per tutti gli associati della Associazione, i

rappresentanti dell'Associazione partecipano, con voto consultivo, negli organismi del Partito.

TITOLO IV

Art. 7

Organizzazione

L'articolazione organizzativa del Partito prevede:

1) il Congresso Nazionale;

2) il Consiglio Nazionale;

3) la Direzione Nazionale ;

4) la Federazione su base regionale;

5) la Federazione su base provinciale.

                                                                                                               Art. 8

Movimento Giovani per le Riforme (M.G.R.)

Il Movimento Giovani per le Riforme (M. G. R.), è organismo politico-organizzativo autonomo,

nell'ambito delle strutture organizzative del Partito.

Si articola in strutture nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Adotta un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.

Ha propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale del Partito e nelle Direzioni e Consigli regionali,

Direzioni e Consigli provinciali, Direzioni e Consigli delle federazioni comunali da stabilire nei

rispettivi congressi.

Possono fare parte della Nuova Federazione Giovanile Socialista i giovani tra i 16 e i 30 anni.

Il MGR indica rispettivamente al Consiglio Nazionale ed ai Consigli regionali, i nomi del

Responsabile nazionale e dei responsabili territoriali del Movimento.

Art. 9

Commissione Pari Opportunità

Il Partito Nuovo PSI promuove il superamento di discriminazioni di sesso, genere, religione ed

etnia, nella società, nella vita politica e nelle istituzioni. A tal fine, istituisce la Commissione per le

Pari Opportunità che è presieduta DA UN ISCRITTO ELETTO dal Consiglio Nazionale. La

Commissione adotta un proprio regolamento che viene approvato dal Consiglio Nazionale. Ha

propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale e nelle articolazioni territoriali del Partito.

TITOLO V

STRUTTURA NAZIONALE

Art. 10

Organi

Il Partito Nuovo PSI attraverso i suoi organi nazionali definisce la linea politica nazionale che

impegna tutti gli organi del Partito a livello nazionale e locale, nonché tutti gli iscritti.

Gli organi nazionali del Partito sono:

1) il Congresso nazionale;

2) il Consiglio nazionale;

3) il Segretario nazionale;

4) la Direzione nazionale;

5) il Tesoriere nazionale;

6) la Commissione nazionale di garanzia (Probiviri);

7) il Collegio nazionale dei revisori dei conti.

Art. 11

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale, è convocato, in via ordinaria ogni tre anni, dal Consiglio Nazionale che

stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Esso può essere, altresì,

convocato dal Consiglio Nazionale, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei

componenti del Consiglio Nazionale in carica .

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Partito ed è costituito dai delegati espressi dalle

strutture regionali, secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Il Congresso Nazionale:

• individua ed approva la linea politica del Partito;

• assume ogni decisione utile per l'iniziativa politica del Partito;

• approva lo Statuto Nazionale.

Il Congresso Nazionale, inoltre, elegge:

• il Consiglio Nazionale;

• il Segretario Nazionale del Partito;

la Commissione Nazionale di Garanzia (Probiviri) ed il relativo Presidente;

• il Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo Presidente.

ART. 12

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale che ne stabilisce, altresì, il numero dei

componenti. Il Segretario Nazionale dispone eventuali cooptazioni aggiuntive fino ad un massimo

del 15% del numero dei componenti il Consiglio. Il Consiglio Nazionale ratifica tale cooptazione.

Il Consiglio Nazionale:

• è garante della corretta applicazione della linea politica del Partito;

• è garante dello Statuto ed approva il Regolamento e la Carta dei Valori che ne sono parte

integrante;

• stabilisce le norme per il tesseramento e nomina la Commissione Nazionale per il Tesseramento

ed il relativo Presidente. La Commissione Nazionale per il Tesseramento svolge, altresì, funzioni di

gestione organizzativa dei Congressi territoriali (Comunali, Provinciali e Regionali) che si

intendano svolgere NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA UN CONGRESSO NAZIONALE E

IL SUCCESSIVO. In tal caso, si applicano, per analogia, le norme regolamentari previste per la

Commissione Nazionale Congressuale.”

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio

Nazionale e relaziona sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo del Partito.

Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Consiglio nazionale. Egli, in accordo con il

Segretario nazionale, convoca il Consiglio nazionale, ne definisce l'ordine del giorno e lo presiede.

Il Consiglio Nazionale si riunisce anche su richiesta del Segretario nazionale o della maggioranza

dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza ai

sensi dell'art. 21 c.c..

In particolare il Consiglio Nazionale:

• delibera sul programma politico del Partito;

• approva, su delega del Congresso, le modifiche statutarie;

• convoca il Congresso nazionale approvando il regolamento del Congresso Nazionale, nonché i

regolamenti dei congressi territoriali;

• stabilisce le norme per il Congresso e nomina la Commissione Nazionale per il Congresso e il

relativo Presidente;

• approva il bilancio preventivo del Partito entro il 31 gennaio di ciascun anno ed il conto

consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di attività di Partito;

• può costituire fondazioni e associazioni anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti,

purché conformi al presente Statuto;

• approva i regolamenti regionali deliberati dalle federazioni regionali del Partito;

• approva il regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio Nazionale, DELLA

DIREZIONE NAZIONALE E DELLA SEGRETERIA NAZIONALE;

Il Consiglio Nazionale, inoltre, nomina:

• il Presidente del Consiglio Nazionale;

la Direzione Nazionale ;

• il Tesoriere;

• il Direttore Politico del quotidiano del Partito.

ART. 13

SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale.

Il Segretario Nazionale:

• convoca, presiede e coordina la Direzione Nazionale e la Segreteria Nazionale ;

• ha la rappresentanza politica e legale del Partito;

• ha la disponibilità del simbolo ivi compresa la facoltà di delega di altri soggetti per gli usi legali

ed elettorali del medesimo simbolo;

• attua, nel rispetto delle linee approvate dal Congresso, dal Consiglio Nazionale e DALLA

DIREZIONE NAZIONALE la linea politica del Partito;

• dirige, coadiuvato dalla Segreteria del Partito, l'attività politica ed organizzativa ed i rapporti con

gli altri partiti;

• dispone la nomina dei componenti la Segreteria nazionale, cui affida incarichi di lavoro,

istituendo i relativi Uffici Nazionali. Dette nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione

Nazionale nella prima riunione utile;

• propone alla Direzione Nazionale la nomina di uno o più Vice segretari Nazionali;

• guida la delegazione del Partito nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre

forze politiche.

Nel caso di dimissioni del Segretario la surroga è votata dal Consiglio Nazionale con la

maggioranza del 51% dei componenti. Nel caso di sfiducia al Segretario, per la quale è necessaria la

maggioranza del 51% dei componenti il Consiglio Nazionale, è necessario convocare il Congresso

Nazionale entro i 90 giorni successivi.

ART. 14

DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale che ne stabilisce il numero dei membri.

Ne fanno parte di diritto: il Segretario Nazionale che la presiede e la convoca, il Presidente del

Consiglio Nazionale, i Segretari Regionali, IL PRESIDENTE della Commissione Pari Opportunità,

il Responsabile nazionale del Nuovo Movimento Giovanile Socialista, il Tesoriere Nazionale, il

Presidente ed i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia PROBIVIRI. Partecipano ai

lavori, altresì, i Parlamentari nazionali ed europei, i Consiglieri e gli Assessori Regionali, i

Consiglieri e Assessori provinciali, i Consiglieri ed Assessori dei comuni delle città capoluogo

iscritti al Partito, senza espressione di voto.

Il Presidente dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione

Nazionale.

La Direzione Nazionale è responsabile della esatta applicazione della linea politica, inoltre:

• nomina eventuali vice-segretari su proposta del Segretario;

• ratifica i componenti della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Nazionale, che la convoca e la presiede, dal

Presidente del Consiglio Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, dai Vicesegretari, dai Presidenti dei

gruppi parlamentari, dal capodelegazione al Parlamento Europeo, dal capodelegazione nel Governo

nazionale, e dai responsabili degli Uffici Nazionali. Coadiuva il Segretario ed è consultata sulle

questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. E' preposta al coordinamento

organizzativo delle attività degli Uffici Nazionali.

Art. 15

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale; ha la responsabilità delle attività amministrative,

patrimoniali e finanziarie del Partito nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Tesoriere:

• può compiere, sulla base di decisioni assunte dalla Direzione Nazionale, dalla Segreteria

Nazionale e dal Segretario Nazionale, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,

compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;

• ha ampia facoltà e piena ed esclusiva responsabilità, per l'apertura e chiusura dei conti correnti

bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni;

• è tenuto a richiedere i rimborsi elettorali alle autorità competenti;

• predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio

Nazionale, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti;

• inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per

le spese elettorali, e ne incamera gli introiti;

• cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalle

vigenti leggi;

• risponde della propria attività al Consiglio Nazionale.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Tesoriere è affiancato da un economo da lui indicato.

Il Tesoriere è membro di diritto della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale, dura in

carica tre anni e decade dall'incarico contestualmente al Consiglio Nazionale. Decade in caso di

sfiducia del Consiglio Nazionale, su proposta motivata del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16

Finanze e Patrimonio

Il Partito risponde, con il proprio patrimonio sociale, dei debiti e delle obbligazioni assunte e

conseguenti alle legittime deliberazioni adottate dagli Organi Statutari.

Il patrimonio disponibile è costituito dai proventi delle quote associative annuali, dai proventi delle

iniziative sociali che non discendano da operazioni commerciali, dagli eventuali beni mobili ed

immobili di proprietà del Partito dagli eventuali contributi legali, ordinari e straordinari, di enti

pubblici e privati, italiani e stranieri, da erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli eventuali

finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e

da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.

Ogni singola entrata dovrà essere annotata nei libri contabili e nel bilancio con la sua esatta

provenienza.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 17

Commissione nazionale di garanzia (probiviri)

La commissione nazionale di garanzia probiviri si compone di cinque membri eletti dal consiglio

nazionale di cui uno con funzioni di presidente. Essa ha la competenza esclusiva su tutte le

controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli iscritti o tra gli iscritti ed il partito in

arbitrato irrituale.

Ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate alla commissione dagli organi del partito.

Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello statuto, dei regolamenti e della legge.

Il ricorso è presentato alla commissione nazionale di garanzia probiviri secondo le disposizioni

regolamentari.

La commissione nazionale di garanzia probiviri adotta il proprio regolamento.

La decisione della commissione nazionale di garanzia probiviri, di utima istanza, è vincolante,

inoppugnabile ed inappellabile per tutti gli iscritti.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione

della commissione.

Il segretario nazionale può chiedere di sospendere dal partito, deferendoli alla commissione, gli

iscritti che arrechino danni gravi all'immagine del partito con atti lesivi delle leggi, dello statuto e

dei regolamenti interni.

Le due parti in lite possono indicare rispettivamente un loro rappresentante, anch'egli iscritto, che

esclusivamente per il caso in questione, integra la commissione.

Gli iscritti che ricorressero all'autorità giudiziaria per risolvere eventuali liti saranno sospesi di

diritto dal partito sin dalla presentazione dell'atto.

Le misure disciplinari sono:

1) il richiamo;

2) la sospensione;

3) l'espulsione.

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità. La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in

caso di recidiva. L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina di partito o per indegnità

morale e politica.

La commissione nazionale di garanzia probiviri dura in carica tre anni.

La carica di componente la commissione nazionale di garanzia probiviri è incompatibile con altre

cariche o incarichi nel partito. I componenti della commissione nazionale di garanzia partecipano,

senza diritto di voto, alle riunioni del c.n., della d.n. e della segreteria nazionale.

Le decisioni delle commissioni provinciali di garanzia sono appellabili esclusivamente presso le

commissioni regionali di garanzia competenti per territorio. Le decisioni delle commissioni

regionali di garanzia sono appellabili esclusivamente presso la commissione nazionale di garanzia

Art.18

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio nazionale, si compone di tre membri

effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti, tra i quali il Congresso nomina il

Presidente. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Partito.

Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo

dell'attività amministrativa e della contabilità del Partito. Le riunioni vengono verbalizzate in

apposito libro.

Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e

relazionando alla Direzione. Il Collegio dei Revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla

Direzione, perché quest'ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.

La Carica di Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica interna al Partito. I Revisori

dei Conti decadono ad ogni scadenza del Consiglio Nazionale .

TITOLO VI

Art. 19

Strutture regionali

La Federazione regionale organizza e coordina le federazioni provinciali presenti sul territorio di

competenza.

La struttura organizzativa regionale si articola nei seguenti organi:

1) il Congresso regionale;

2) il Consiglio regionale;

3) il Segretario regionale;

4) il Direttivo regionale;

5) il Tesoriere Regionale;

6) la Commissione regionale di garanzia PROBIVIRI;

7) il Collegio regionale dei Revisori dei conti.

Art. 20

Congresso regionale

Il congresso regionale è il massimo organo regionale del partito e ne definisce la linea politica in

armonia con quella nazionale.

Al congresso regionale partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti nelle federazioni provinciali

della regione.

Il congresso regionale in via ordinaria è convocato ogni tre anni dal segretario regionale.

Il congresso regionale:

• elegge il consiglio regionale

• nomina la commissione regionale di garanzia (probiviri) ed il relativo presidente;

• nomina il collegio regionale dei revisori dei conti ed il relativo presidente.

Art. 21

Consiglio regionale

Il consiglio regionale è eletto dal congresso regionale che ne stabilisce il numero dei componenti. Il

presidente del consiglio regionale convoca, in accordo con il segretario regionale, il consiglio

regionale e lo presiede .

Fanno parte di diritto del consiglio regionale i segretari delle federazioni provinciali.

Il consiglio regionale:

• attua la linea politica individuata ed approvata dal congresso regionale in armonia con quella

nazionale.

• provvede alla elaborazione e realizzazione del programma, in sintonia con le indicazioni

nazionali, e sviluppa le iniziative specifiche di interesse della regione;

• approva il bilancio regionale su relazione analitica del tesoriere regionale con allegato parere del

consiglio regionale dei revisori dei conti;

• è garante dell'osservanza dello statuto, adotta il regolamento regionale per la successiva

approvazione del consiglio nazionale;

• acquisisce le norme per il tesseramento emanate dal consiglio nazionale e provvede a nominare,

in tale circostanza, la commissione regionale per il tesseramento ed il relativo presidente.

Il consiglio regionale nomina:

• il segretario;

• il presidente del consiglio regionale;

• il direttivo regionale;

• il tesoriere;

Art. 22

Il segretario regionale

Il segretario regionale è eletto dal consiglio regionale.

Il segretario regionale:

• rappresenta politicamente il partito nella sua unità;

• dirige, coadiuvato dalla segreteria, in stretto rapporto con i segretari provinciali, l'attività politica,

organizzativa ed i rapporti con gli altri partiti nell'ambito regionale;

• attua le decisioni e persegue gli indirizzi del consiglio regionale nel rispetto di quanto definito

dagli organismi nazionali del partito;

• dispone la nomina dei componenti la segreteria regionale, cui affida incarichi di lavoro. Dette

nomine sono sottoposte a ratifica della direzione regionale nella prima riunione utile ;

• convoca il congresso regionale;

• convoca, presiede e coordina la direzione e la segreteria regionale.

Nel caso di dimissioni del segretario regionale, la surroga è votata dal consiglio regionale con la

maggioranza del 51% dei componenti. Nel caso di sfiducia al segretario regionale, per la quale è

necessaria la maggioranza del 51% dei componenti il consiglio regionale, è necessario convocare il

consiglio regionale entro 60 giorni successivi per la nomina del nuovo segretario regionale.

Art. 23

Direttivo regionale

Il Direttivo regionale è eletto dal Consiglio regionale che ne stabilisce anche la composizione ed è

presieduto dal Segretario. Partecipano ai lavori i componenti la Segreteria regionale, il Responsabile

della Commissione regionale Pari Opportunità ed il Responsabile del Nuovo Movimento Giovanile

Socialista. Ne fanno parte di diritto: il Presidente del Consiglio Regionale, il Tesoriere, il Presidente

della Commissione regionale di garanzia PROBIVIRI. I consiglieri e gli assessori comunali

provinciali e regionali iscritti al Partito partecipano ai lavori senza espressione di voto.

Il Direttivo regionale è responsabile della corretta applicazione della linea politica; nomina la

Segreteria regionale ed uno o più vice segretari regionali.

La Segreteria regionale è nominata, su proposta del Segretario , dal Direttivo regionale, nella prima

riunione utile. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio Regionale ed il Tesoriere

regionale.

Il Direttivo regionale, sempre su segnalazione del Segretario, provvede a ratificare gli incarichi di

lavoro che vengono affidati ai singoli componenti della Segreteria regionale.

La Segreteria regionale coadiuva il Segretario, nell'attività politica ed organizzativa del Partito sul

territorio regionale.

Art. 24

Il Tesoriere regionale

Il Tesoriere regionale è nominato dal Consiglio regionale ed ha la responsabilità delle attività

amministrative, patrimoniali e finanziarie, relative alla regione di competenza, svolte in nome e per

conto del Partito.

Il Tesoriere:

• ha facoltà e piena ed esclusiva responsabilità, per l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e

per tutte le operazioni bancarie in genere;

• predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio

regionale, previo esame del Collegio regionale dei Revisori dei Conti;

• cura la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili;

• risponde della propria attività anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

E' membro di diritto della Segreteria regionale.

Art. 25

La commissione regionale di garanzia (probiviri)

La commissione è composta da tre membri eletti dal congresso regionale che ne individua anche il

presidente

La commissione regionale di garanzia probiviri ha competenza sui ricorsi presentati dal consiglio

regionale o dal direttivo regionale o da altri organi regionali in merito a comportamenti contrastanti

con il presente statuto. Le decisioni sono appellabili esclusivamente presso la commissione

nazionale di garanzia probiviri.

Art. 26

Collegio regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi ed uno supplente

nominati dal Congresso regionale che ne individua anche il Presidente.

Il Collegio può verificare in ogni momento la gestione economico- finanziaria del Partito.

L'accesso ai documenti è garantito ad ogni suo componente.

Il Collegio qualora rilevi fatti censurabili, li sottopone al Direttivo Regionale perché quest'ultimo

possa adottare le opportune determinazioni.

Il Collegio predispone una propria relazione in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo

e consuntivo da parte del Consiglio regionale.

La carica di componente dei revisori dei conti è incompatibile con quello di componente la

Direzione regionale e il Consiglio regionale.

TITOLO VII

Art. 27

Federazioni provinciali

La Federazione provinciale organizza e coordina le sezioni o le strutture di Partito esistenti nella

provincia o nel territorio di propria competenza.

Sono organi della federazione provinciale.

1) Il Congresso provinciale;

2) Il Consiglio provinciale ;

3) Il Segretario Provinciale;

4) Il Direttivo provinciale;

5) Il Tesoriere provinciale;

6) La Commissione provinciale di Garanzia PROBIVIRI ;

7) Il Collegio provinciale dei revisori dei conti.

Art. 28

Congresso provinciale

Il Congresso provinciale è il massimo organo della federazione e definisce la linea politica a livello

provinciale in armonia con quella regionale e nazionale.

Esso è costituito dai delegati eletti dalle strutture territoriali.

Il Congresso provinciale è convocato, in via ordinaria, ogni tre anni dal Segretario provinciale.

Il Congresso provinciale elegge:

• il Consiglio provinciale;

• la commissione provinciale di garanzia (probiviri) ed il relativo presidente;

• il collegio provinciale dei revisori dei conti e relativo presidente.

Art. 29

Consiglio Provinciale

Il Consiglio provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è composto da un numero di

componenti decisi dal Congresso.

Il Presidente del Consiglio provinciale convoca, in accordo con il Segretario Provinciale, il

Consiglio provinciale e lo presiede.

Il Consiglio provinciale:

• è garante della corretta applicazione della linea politica del Partito a livello provinciale;

• provvede alla elaborazione del programma, in sintonia con le indicazioni regionali e nazionali;

• approva il bilancio provinciale su relazione analitica del Tesoriere PROVINCIALE con allegato

parere del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti;

• acquisisce le norme per il tesseramento emanate dal Consiglio Nazionale e provvede a nominare,

in tale circostanza, la Commissione provinciale per il Tesseramento ed il relativo Presidente.

Il Consiglio provinciale nomina:

• Il Segretario;

• Il Presidente del Consiglio Provinciale;

• il Direttivo provinciale;

• Il Tesoriere;

Art. 30

Segretario Provinciale

Il segretario provinciale è eletto dal consiglio provinciale.

Il segretario provinciale:

• rappresenta il partito;

• dirige, coadiuvato dalla segreteria, l'attività politica ed organizzativa, cura i rapporti con gli altri

partiti in ambito provinciale.

• attua le decisioni e persegue gli indirizzi del consiglio provinciale, nel rispetto di quanto definito

dagli organismi regionali e nazionali;

• dispone la nomina dei componenti la segreteria provinciale, cui affida incarichi di lavoro. Dette

nomine sono sottoposte a ratifica della direzione provinciale nella prima riunione utile;

• convoca, il congresso provinciale;

• convoca, presiede e coordina la direzione provinciale e la segreteria provinciale.

Nel caso di dimissioni del segretario la surroga è votata dal consiglio provinciale con la

maggioranza del 51% dei componenti. Nel caso di sfiducia al segretario, per la quale è necessaria la

maggioranza del 51% dei componenti il consiglio provinciale, è necessario convocare il consiglio

provinciale entro 60 giorni successivi per la nomina del nuovo segretario.

Art. 31

Il Direttivo provinciale

Il Direttivo provinciale è eletto dal Consiglio provinciale, che ne stabilisce anche la composizione

ed è presieduto dal Segretario. Partecipano ai lavori i componenti della Segreteria provinciale, il

rappresentante provinciale della Commissione Pari Opportunità ed il rappresentante del Nuovo

Movimento Giovanile Socialista. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio Provinciale, il

Tesoriere ed il Presidente della Commissione provinciale di garanzia. I Consiglieri e gli Assessori

comunali e provinciali iscritti al Partito sono componenti aggiuntivi senza espressione di voto.

Il Direttivo provinciale è responsabile della corretta applicazione della linea politica; nomina la

Segreteria provinciale ed uno o più Vicesegretari.

La Segreteria provinciale è nominata, su proposta del Segretario provinciale, dal Direttivo

provinciale nella prima riunione utile; è convocata e presieduta dal Segretario. Ne fanno parte di

diritto il Presidente del Consiglio Provinciale, il Tesoriere provinciale. La Segreteria provinciale

coadiuva il Segretario provinciale nell'attività politica ed organizzativa del Partito a livello

provinciale.

Art. 32

Il Tesoriere provinciale

Il Tesoriere provinciale è nominato dal Consiglio provinciale ed ha la responsabilità delle attività

amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Tesoriere:

• ha facoltà e piena ed esclusiva responsabilità, per l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e

per tutte le operazioni bancarie in genere;

• predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio

provinciale, con allegato parere del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti;

• cura la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili;

• risponde della propria attività anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

E' membro di diritto della Segreteria provinciale.

Art. 33

La commissione provinciale di garanzia (probiviri).

La commissione è composta da tre membri eletti dal congresso provinciale che ne individua anche

il presidente.

La commissione di garanzia probiviri ha competenza sui ricorsi presentati dal consiglio provinciale,

dal direttivo provinciale, da altri organi provinciali o da iscritti in merito a comportamenti

contrastanti con il presente statuto. Le decisioni sono appellabili esclusivamente presso la

commissione regionale di garanzia competente per territorio.

Art. 34

Collegio provinciale dei Revisori dei conti

Il Collegio provinciale dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi ed uno

supplente nominati dal Congresso provinciale che ne individua anche il Presidente.

Il Collegio può verificare in ogni momento la gestione economico- finanziaria del Partito.

L'accesso ai documenti è garantito ad ogni suo componente.

Il Collegio, qualora rilevi fatti censurabili, li sottopone al Direttivo provinciale per l'adozione degli

opportuni provvedimenti.

Il Collegio predispone una propria relazione in occasione dell'approvazione, da parte del Consiglio

provinciale, del bilancio preventivo e consuntivo.

La carica di componente del Collegio provinciale dei revisori dei conti è incompatibile con quella di

componente della Direzione provinciale e del Consiglio provinciale.

Art. 35

Forum amministratori socialisti Enti Locali

E' costituito il Forum degli amministratori socialisti degli Enti Locali, i cui componenti sono: i

sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni italiani, i presidenti delle province italiane, gli

assessori e i consiglieri provinciali, i presidenti regionali, gli assessori e i consiglieri regionali

iscritti al partito o che aderiscono ai gruppi consiliari del NUOVO PSI.

Il Segretario nazionale o suo delegato convoca e presiede il Forum.

Il Forum formula proposte di interesse politico-amministrativo degli Enti Locali.

TITOLO VIII

Art.36

Commissariamenti

Il segretario nazionale, per assicurare la funzionalità degli organi regionali e provinciali, coadiuvato

dal comitato della segreteria nazionale , ne dispone, ove occorre, il commissariamento. Il

commissariamento e’ ratificato dalla direzione nazionale nella prima riunione utile. Avverso il

provvedimento di commissariamento e di ratifica dello stesso non puo’ essere proposto ricorso alle

commissioni di garanzia.

Art. 37

Appellabilità

Le decisioni sanzionatorie adottate nei confronti degli iscritti dagli organi di Partito sono appellabili

presso la Commissione di Garanzia PROBIVIRI competente per territori

ART. 38

Liste dei candidati

Le liste dei candidati per i vari livelli istituzionali sono approvate dai rispettivi organi: direzione

nazionale, direttivo regionale, direttivo provinciale.

In caso di controversie o in caso di rischio di non presentazione delle liste dei candidati, il

Segretario nazionale, sentito il parere della Commissione nazionale di Garanzia PROBIVIRI, può

nominare un suo delegato con il compito di dirimere le controversie stesse e presentare le liste.

Art. 39

Riforma dello Statuto

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso nazionale a maggioranza

assoluta dei votanti.

Il Congresso Nazionale può delegare al Consiglio Nazionale la modifica dello Statuto indicando i

principi e criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per l'approvazione.

Art. 40

Sezioni estere

Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate del Partito. Il Consiglio Nazionale

provvede, di volta in volta, ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del

Partito in base ad apposito regolamento.

Art. 41

Norme regolamentari

I regolamenti previsti dal presente Statuto, sono adottati dai competenti organi e devono essere

approvati dalla Direzione nazionale del Partito.

Art. 42

Adesioni ad altre associazioni

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario nazionale, può deliberare l'adesione e/o la

federazione del Partito ad altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali che si

ispirano ad ideali coerenti a quelli del Partito.

Art. 43

Norma transitoria

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 39 del presente Statuto, in via transitoria, dalla data di

approvazione del presente Statuto e fino a quella di celebrazione del successivo Congresso

Nazionale, le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei

consiglieri votanti.

Art. 44

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si

osservano le norme del Codice Civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei

Deputati Nazionale ed Europea.

ART. 45

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Fino al prossimo Congresso Nazionale e alle prossime elezioni politiche per il rinnovo del

Parlamento è conferito al Consiglio Nazionale il potere di decidere la linea politica e alla Direzione

Nazionale il potere di definire ed indirizzare la partecipazione del Nuovo PSI al soggetto Popolo

della Libertà. Conseguentemente è conferito mandato al Segretario Nazionale per i relativi

adempimenti consequenziali.

Fino alle prossime elezioni politiche, il Consiglio Nazionale convoca il Congresso Nazionale in

deroga all’art. 11 comma 1 primo periodo

Fino alle prossime elezioni politiche, il Segretario Regionale convoca il Congresso Regionale in

deroga all’art. 20 comma 3.

Fino alle prossime elezioni politiche, il Segretario Provinciale convoca il Congresso Provinciale in

deroga all’art. 28 comma 3.

Fino alle prossime elezioni politiche il Segretario Nazionale, coadiuvato dal Comitato della

Segreteria Nazionale, autorizza, in conformità ai criteri stabiliti dalla Direzione Nazionale, le

iscrizioni e/o adesioni al Popolo della Libertà di propri iscritti e viceversa, in deroga all’art.5

comma 6 dello Statuto.

Fino alle prossime elezioni politiche nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, manca il

Presidente o uno dei membri della Commissione Nazionale di Garanzia PROBIVIRI o del Collegio

dei Revisori dei Conti, il Consiglio Nazionale procede alla relativa nomina. Nel caso in cui, per

dimissione o altra causa, manca il Presidente o uno dei membri delle Commissioni di Garanzia

PROBIVIRI o dei Collegi dei Revisori dei Conti di livello territoriale, il Consiglio del

corrispondente livello territoriale procede alla relativa nomina.

In deroga all’art. 12 del presente Statuto, per l’anno 2009, il Segretario Nazionale, coadiuvato dal

Tesoriere Nazionale e dal Comitato della Segreteria Nazionale, è delegato ad approvare il conto

consuntivo 2009 ed il bilancio preventivo 2010.