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NUOVO PSI
COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA (PROBIVIRI)
Deliberazione n. 1 del 20 ottobre 2009
Oggetto: Approvazione del Regolamento recante norme di procedura per la presentazione dei ricorsi
La Commissione Nazionale di Garanzia
Visto l’articolo 17 dello Statuto del Nuovo PSI che prescrive che la Commissione Nazionale di Garanzia emani un Regolamento relativo alla presentazione dei ricorsi;
Considerato che sul testo di Regolamento a suo tempo esaminato in bozza sono state già sviluppate osservazioni e considerazioni da parte dei membri di questa Commissione;
Esaminato il testo, che a seguito di tali consultazioni, è stato proposto in discussione dal Presidente;
Ritenuto di procedere all’immediata approvazione ed alla conseguente emanazione del provvedimento in questione nella stesura allegata alla presente deliberazione;
A voti unanimi
DELIBERA
1. La Commissione Nazionale di Garanzia approva ed emana il Regolamento recante norme di procedura per la presentazione dei ricorsi, nella formulazione allegata alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.
2. Il Regolamento di cui al punto 1 è pubblicato sul quotidiano del Nuovo PSI e sul pertinente sito internet.
Il Presidente
(Cons. Alberto Di Ferrante)
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NUOVO PSI
COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA (PROBIVIRI)
Regolamento recante norme di procedura per la presentazione dei ricorsi alla Commissione Nazionale di Garanzia
Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto del Nuovo PSI, la Commissione Nazionale di Garanzia emana il seguente Regolamento.
Articolo 1
COMPITI DEL COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA (PROBIVIRI)
1. Sono compiti della Commissione Nazionale di Garanzia i seguenti:
a) dirimere controversie tra iscritti o tra iscritti ed il Partito;
b) adottare provvedimenti disciplinari di richiamo, sospensione oppure espulsione per fatti e vicende segnalate alla Commissione dagli Organi del Partito;
c) esprimere parere, ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto, sulle ipotesi di commissariamento presentate dal Segretario Nazionale del Partito;
d) esprimere parere, ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto, sulle ipotesi, presentate alla Commissione dal Segretario Nazionale, di nomina di un delegato del Segretario Nazionale con compiti di dirimere le controversie in materia di presentazione delle liste.
2. A tal fine la Commissione Nazionale di Garanzia:
a) esercita autonomamente la sua funzione di vigilanza con poteri di indagine e può richiedere agli iscritti informazioni su fatti specifici;
b) compie accertamenti ed atti istruttori sulla base di ricorsi presentati da iscritti o da parti non iscritte al Partito;
c) delibera i provvedimenti motivati di richiamo, sospensione, espulsione nei confronti di iscritti;
d) delibera in merito ad interpretazioni dello Statuto su richiesta di Organi del Partito;
e) richiama gli Organi del Partito, ove inadempienti, ad assicurare il rispetto di obblighi per loro previsti dallo Statuto.
Articolo 2
COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA
1. La Commissione Nazionale di Garanzia si compone di cinque membri eletti di cui uno con funzioni di Presidente. Essi durano in carica tre anni.
2. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a cessare dall’ufficio un membro della Commissione Nazionale di Garanzia, essa si integra con cooptazione di un iscritto deliberata dal Consiglio Nazionale.
3. Ove nell’ambito del mandato, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare la maggioranza dei membri della Commissione, si intende decaduta l’intera Commissione. In tal caso il Consiglio Nazionale elegge una nuova Commissione Nazionale di Garanzia.
4. Nella prima riunione successiva alla sua elezione la Commissione Nazionale di Garanzia elegge tra i propri membri, su proposta del Presidente, il Segretario della Commissione medesima. Per l’espletamento dei compiti previsti dal presente Regolamento, il Presidente può avvalersi di uno o più assistenti di sua fiducia con compiti di segreteria.
Articolo 3
RIUNIONI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA
1. La Commissione Nazionale di Garanzia viene convocata dal Presidente, secondo necessità, per la presa in esame di ricorsi e per gli adempimenti istruttori nei termini richiesti dalle presenti norme di procedura, nonché per trattare qualsiasi materia in relazione ai compiti della Commissione Nazionale di Garanzia fissati dallo Statuto.
2. La Commissione Nazionale di Garanzia viene comunque convocata dal Presidente su richiesta di due dei propri membri.
3. La convocazione della Commissione Nazionale di Garanzia è diramata per iscritto, oppure via e-mail, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e nell’ordine del giorno è indicato l’elenco dei casi o delle materie all’esame della Commissione Nazionale di Garanzia nella seduta.
4. In casi urgenti ed eccezionali il Presidente può convocare la Commissione Nazionale di Garanzia con un preavviso ai membri inferiore ai dieci giorni, anche a mezzo e-mail, ricevuto dai membri comunque almeno tre giorni prima della data di riunione con le stesse modalità di convocazione di cui al precedente punto 3.
5. Le sedute della Commissione Nazionale di Garanzia si tengono, di norma, presso la sede del Partito, in Roma. Per particolari esigenze, la Commissione può essere convocata anche in seduta telematica, oppure prevedendo la partecipazione, per via telematica, di uno o più dei suoi membri.
6. La riunione della Commissione Nazionale di Garanzia si intende valida ove con il Presidente siano presenti almeno altri due membri della Commissione medesima. In caso di impedimento o per altra causa, il Presidente può delegare un membro effettivo della Commissione a presiedere temporaneamente i lavori.
7. Le decisioni della Commissione Nazionale di Garanzia sono riportate in apposito verbale e di queste il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia riferisce al Segretario Nazionale. Il verbale di ogni riunione viene firmato dal Segretario del Commissione Nazionale di Garanzia, controfirmato dal Presidente e approvato dalla Commissione Nazionale di Garanzia.
8. Per ogni atto o deliberazione che rivesta un carattere disciplinare, la Commissione Nazionale di Garanzia formula a verbale le motivazioni della decisione adottata.
9. Le decisioni relative all’istruttoria, quelle preliminari in materia disciplinare, nonché in tutte le materie attinenti i compiti della Commissione, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, vale per due il voto del Presidente della riunione.
10. Le sole deliberazioni di provvedimenti disciplinari sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti effettivi della Commissione.
11. Le votazioni nell’ambito del Commissione Nazionale di Garanzia avvengono a scrutinio palese e ciascun membro può fare risultare a verbale le motivazioni del proprio voto.
Articolo 4
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
1. Il Presidente della Commissione, dichiarata aperta la riunione, invita i membri della Commissione Nazionale di Garanzia presenti a dichiarare l’assenza di conflitti di interesse e la loro estraneità sui singoli casi e sulle materie all’esame nella riunione. Ove un membro ravvisi la sussistenza di un suo possibile coinvolgimento in un caso all’esame, egli si astiene dal partecipare ai lavori della Commissione Nazionale di Garanzia per la parte attinente al caso. Egli si astiene altresì dal prendere parte a qualsiasi atto istruttorio attinente allo stesso caso.
2. Tutta la documentazione prodotta dalle parti, così come ogni altro documento richiesto, per il tramite del Presidente, alle parti o al Segretario Nazionale, gli atti di perizia o pareri richiesti, la trascrizione delle testimonianze rese dalle parti con appositi verbali da esse sottoscritti, hanno natura e rivestono carattere di riservatezza.
3. Tutti i documenti di cui al precedente comma 2 e fatto salvo quanto espressamente indicato nel successivo comma 4, su specifica decisione della Commissione Nazionale di Garanzia possono essere presi in visione dai singoli iscritti interessati al procedimento. Non può esserne rilasciata copia.
4. Quando i documenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, sono stati prodotti da terze parti non iscritte al Partito, essi si intendono di carattere riservato e confidenziale e sono a disposizione dei soli membri della Commissione. Non può esserne data visione agli iscritti al Partito interessati al caso. Questo fatta salva l’eventuale, espressa autorizzazione delle terze parti su richiesta del Presidente della Commissione.
Articolo 5
RICORSI E RICHIESTE ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA
l. La richiesta di intervento della Commissione Nazionale di Garanzia si formalizza attraverso un ricorso. I ricorsi proposti sono redatti in carta semplice e debbono contenere:
a) l’intestazione al Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia;
b) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio del proponente, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica al quale recapitare eventuali comunicazioni;
c) l’oggetto del ricorso;
d) l’indicazione delle specifiche norme statutarie, regolamentari o legislative delle quali il ricorrente ravvisa la violazione;
e) la descrizione dettagliata dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda il ricorso;
f) le conclusioni;
h) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intenda eventualmente avvalersi, con particolare riferimento ai documenti offerti in comunicazione;
i) la sottoscrizione del proponente;
l) i documenti che il ricorrente ritiene utile esibire.
2. Il mancato rispetto dei predetti requisiti, comporta l’inammissibilità del ricorso.
3. La Commissione Nazionale di Garanzia può prendere in considerazione il ricorso e deliberare l’apertura di una formale istruttoria una volta compiuti gli accertamenti preliminari, solo quando il ricorso sia stato presentato in una data non eccedente il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui i fatti risultano accaduti.
4. Le deliberazioni di interpretazione dello Statuto sono assunte dalla Commissione Nazionale di Garanzia una volta ricevuto la richiesta in forma scritta da parte dell’Organo interessato. La richiesta deve precisare i riferimenti della interpretazione richiesta che, una volta decisa dalla Commissione, si intende vincolante per gli Organi del Partito e per tutti gli iscritti, fatta salva una differente e nuova interpretazione adottata dal Consiglio Nazionale nella prima successiva seduta.
5. La Commissione Nazionale di Garanzia può valutare il rispetto degli obblighi fissati per ciascun Organo dallo Statuto e deliberare un richiamo per i componenti dell’Organo interessato affinché essi assicurino il pieno adempimento degli obblighi stessi.
Articolo 6
PROCEDURE DI ESAME DEI RICORSI
1. Ricevuto un ricorso in forma scritta e secondo i requisisti previsti dal comma 1, del precedente articolo 5, il Presidente della Commissione pone il ricorso all’ordine del giorno della prima riunione della Commissione.
2. La Commissione Nazionale di Garanzia prende in esame i ricorsi di cui al precedente comma 1 e, sulla base di proprie autonome valutazioni sulla possibile fondatezza del ricorso, delibera l’apertura di una istruttoria formale, oppure delibera l’archiviazione per sua manifesta infondatezza e non luogo a procedere. Nel caso di delibera di archiviazione e non luogo a procedere, il Presidente comunica la decisione al presentatore del ricorso, con le relative motivazioni. La parte proponente del ricorso ha facoltà di ripresentare alla Commissione Nazionale di Garanzia medesimo ricorso solo se è in grado di produrre una diversa e ulteriore documentazione.
3. Deliberata l’apertura di una istruttoria formale, il Presidente della Commissione provvede a darne comunicazione, con lettera raccomandata R/R oppure via e-mail, a:
a) il presentatore del ricorso;
b) l’iscritto al Partito il cui comportamento è stato oggetto del ricorso;
c) il Segretario Nazionale del Partito.
Tale notifica fa riferimento al ricorso, precisa gli articoli dello Statuto, del regolamento o della legge di cui si ravvisa un eventuale possibile violazione. La stessa comunicazione invita le parti a presentare per iscritto le deduzioni entro un termine prefissato.
4. Le dimissioni di un iscritto nei cui confronti sia stata aperta una istruttoria comunicata alle parti e al Segretario Nazionale, se presentate dopo la data di apertura dell’istruttoria, possono essere prese in esame dalla Commissione Nazionale di Garanzia.
5. Nella stessa riunione in cui la Commissione Nazionale di Garanzia decide l’apertura di una istruttoria, il Presidente può designare, tra i probiviri, un relatore con l’incarico di provvedere agli atti relativi alla istruzione del caso. Il relatore raccoglie testimonianze verbali e scritte e la documentazione acquisibile dalle parti. Il relatore, per il tramite del Presidente, formula le proprie richieste alle parti in forma scritta, fissando un termine per la produzione della documentazione o di testimonianze. Le audizioni delle parti, all’uopo convocate dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata R/R oppure via e-mail, avvengono nella sede del Partito nel giorno e all’ora fissata nella lettera di convocazione. Il relatore viene assistito dal Segretario della Commissione Nazionale di Garanzia o da altro componente. Il relatore cura la trascrizione, in un apposito verbale, delle deposizioni rese dalle parti che lo controfirmano.
6. Su richiesta del relatore o di una delle parti è facoltà della Commissione Nazionale di Garanzia di deliberare l’affidamento di perizie o la richiesta di pareri legali a periti all’uopo designati dalla Commissione, su proposta del Presidente.
7. Nell’esame istruttorio, la Commissione Nazionale di Garanzia ha facoltà di prendere, tramite il Presidente che all’uopo può delegare un proboviro, tutti i provvedimenti necessari all’accertamento dei fatti, ma non può demandare l’accertamento dei fatti o il compimento di singoli atti istruttori ad altre persone che non siano membri della Commissione.
8. Ove la Commissione Nazionale di Garanzia, per procedere all’accertamento di fatti attinenti la trattazione del caso, debba sentire terzi non iscritti al Partito o acquisire documenti o deposizioni da tali terzi non iscritti, può rivolgersi ad essi, tramite il Presidente o suo delegato proboviro, solo a condizione che gli stessi dichiarino per iscritto, in via preliminare, che si mettono liberamente a disposizione del Commissione Nazionale di Garanzia per tutti gli atti istruttori.
9. Ove una parte, invitata ad intervenire a una audizione oppure a produrre entro un termine fissato una documentazione richiesta dal Presidente della Commissione o dal relatore, non si presenti all’audizione nella data oppure non produca la documentazione entro i termini, è facoltà del Presidente della Commissione – se tale assenza o la mancata presentazione della documentazione sono giustificate in forma scritta – di fissare un nuovo termine. L’assenza o la mancata produzione dei documenti richiesti e non giustificate, danno facoltà alla Commissione Nazionale di Garanzia di procedere nell’istruttoria e nella definizione del caso senza fissare una nuova data di audizione o nuovi termini.
10. Esaurita la fase di istruzione e completata con tutti gli atti la trattazione del caso e, comunque ricorrendone i presupposti, la Commissione Nazionale di Garanzia, su richiesta del relatore o per decisione del suo Presidente, si riunisce entro trenta giorni per assumere le deliberazioni appropriate secondo fattispecie.
Articolo 7
SANZIONI DISCIPLINARI
1. La Commissione Nazionale di Garanzia adotta le decisioni disciplinari – richiamo, sospensione e espulsione – oppure delibera di archiviare il procedimento al termine dell’istruttoria e fornisce una motivazione della deliberazione adottata.
2. La Commissione Nazionale di Garanzia delibera i provvedimenti disciplinari – richiamo, sospensione e espulsione – in relazione ai propri autonomi convincimenti ed a quanto emerso nell’istruttoria con una gradualità che tiene conto della gravità specifica della violazione, della occasionalità o della ripetizione di violazione, della non intenzionalità colposa oppure di una colpa particolarmente grave, nonché al caso con riferimento a precedenti decisioni adottate dalla Commissione Nazionale di Garanzia e ad ogni altro elemento di obiettiva valutazione.
3. La decisione adottata dalla Commissione Nazionale di Garanzia al termine di una istruttoria viene comunicata dal Presidente alle parti interessate e al Segretario Nazionale. I provvedimenti di richiamo e sospensione sono immediatamente esecutivi a partire dal giorno successivo alla data di notifica. Tali provvedimenti si intendono inappellabili e nessuna delle parti interessate al procedimento, nessun Organo e nessun iscritto può formulare un ricorso in merito alla decisione della Commissione.
4. Il provvedimento di espulsione viene adottato dalla Commissione Nazionale di Garanzia ove l’iscritto abbia intenzionalmente:
a) operato in modo da pregiudicare gli scopi oppure violare norme di particolare rilievo dello Statuto;
b) pregiudicato con la sua condotta il perseguimento degli scopi oppure di norme di particolare rilievo dello Statuto;
c) arrecato una grave danno alla reputazione e all’immagine del Partito, oppure di un altro iscritto al Partito.
5. Il provvedimento di espulsione viene comunicato con le modalità e nei termini richiamati nel presente articolo 7. Il provvedimento diviene esecutivo e comporta l’immediata cancellazione dell’iscritto dall’elenco degli iscritti trascorsi sessanta giorni dalla data dell’avvenuta notifica all’interessato che, entro tale termine perentorio può presentare un ricorso motivato al Consiglio Nazionale attraverso una richiesta in forma scritta a mezzo lettera R/R al Presidente del Consiglio Nazionale accompagnata dai motivi dell’opposizione e da ulteriore documentazione. La avvenuta presentazione del ricorso sospende la esecutività del provvedimento di radiazione sino alla data in cui il Consiglio Nazionale avrà deliberato in merito.
6. Qualora nel termine di cinque mesi dalla data della presentazione del ricorso, la Commissione non si sia pronunciata, l’interessato può sollecitare una pronuncia. Se entro trenta giorni dal sollecito la Commissione non assume una decisione, ciò equivale ad un proscioglimento.
Articolo 8
NORME FINALI DI MANUTENZIONE E DI PUBBLICITA’
1. Il presente Regolamento è sottoposto a verifica entro due anni dalla data della sua emanazione e può essere modificato ed integrato, ove se ne ravvisi la necessità, anche nelle more di decorrenza del biennio.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul quotidiano del Partito e sul suo sito internet.
Roma 20 ottobre 2009
Il Presidente
(Cons. Alberto Di Ferrante)
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NUOVO PSI
COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA (PROBIVIRI)
Deliberazione n. 2 del 20 ottobre 2009
Oggetto: Lavori del Consiglio Regionale della Calabria, determinazione in merito.
La Commissione Nazionale di Garanzia
Esaminata la lettera, corredata di allegati, a firma del Coordinatore della Segreteria Nazionale in data 5 ottobre 2009, avente ad oggetto: “Regione Calabria”, con la quale l’interessato, nell’invocare l’art.17, comma 2 dello Statuto,
a) denuncia l’inerzia di due autorevoli iscritti della Calabria ”incaricati di dare una soluzione unitaria al delicato dibattito sviluppatosi all’interno delle strutture di Partito” di quella regione,
b) richiede pareri sull’interpretazione di alcune norme statutarie,
c) fornisce indicazioni alla Commissione Nazionale di Garanzia in merito a quali accertamenti effettuare, alle modalità con le quali condurli, ai tempi entro i quali operarli;
Visto lo Statuto del Partito “Nuovo PSI” approvato dal V Congresso Nazionale e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il vigente art.17, comma 2 che recita: la Commissione di garanzia “Ha, altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate alla Commissione dagli Organi del Partito”;
Richiamato l’art. 10 dello Statuto che individua ed elenca nominativamente gli Organi nazionali del Partito nei seguenti termini: “Gli organi nazionali del Partito sono: 1) il Congresso nazionale; 2) il Consiglio nazionale; 3) il Segretario nazionale; 4) la Direzione nazionale; 5) il Tesoriere nazionale; 6) la Commissione nazionale di garanzia (Probiviri); 7) il Collegio nazionale dei revisori dei conti.” tra i quali non figura la funzione di Coordinatore della Segreteria Nazionale;
Considerato, altresì, che l’art.17, comma 2 dello Statuto attiene all’attivazione di procedure sanzionatorie e che, pertanto, in ogni caso, non può essere invocato per operare richiesta di parere;
Ritenuto, per i suddetti motivi, di dichiarare l’inammissibilità della richiesta in parola;
Ritenuto, altresì, di rilevare l’inammissibilità delle indicazioni di cui al su richiamato punto c), in quanto indicazioni intese ad ingerire nell’attività della Commissione Nazionale di Garanzia con pregiudizio per la indefettibile autonomia della Commissione medesima in ordine all’an, al quantum ed al quo modo della sua operatività;
Esaminata la lettera, corredata di allegati, a firma dei presidenti e dei Segretari delle Federazioni Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia in data 7 ottobre 2009, avente ad oggetto” Regione Calabria, Commissariamento organismo regionale”, di seguito indicata come lettera sub n.1;
Esaminata la lettera, corredata di allegati, fatta pervenire dalla precedente Segreteria Regionale della Calabria, datata 12 ottobre 2009, avente ad oggetto: “Vicenda Calabria”, di seguito indicata come lettera sub n.2;
Preso atto delle considerazioni sviluppate, in entrambe le suddette lettere, in merito a ventilate ipotesi di commissariamento;
Richiamato, a tale specifico riguardo, quanto statuito in materia di commissariamento dall’art. 36 dello Statuto;
Considerato che, di norma, la Commissione Nazionale di Garanzia esprime parere in tema di commissariamento su impulso del Segretario Nazionale che, ricorrendone i presupposti, rivolge alla Commissione un motivato e circostanziato interpello;
Ritenuto, pertanto, di non doversi esprimere su mere ventilazioni di ipotesi di commissariamento, a fortiori quando non pervengono dall’Organo deputato;
Esaminate le considerazioni sviluppate nella lettera sub n.2 in ordine alla procedura di autoconvocazione adottata dal Consiglio Regionale della Calabria in occasione della seduta del 13 settembre 2009;
Rilevato che, all’atto della convocazione in questione, il Consiglio Regionale della Calabria risultava privo della figura del Presidente, titolato, a norma dell’art. 21, comma 1, secondo periodo dello Statuto, alla convocazione dell’Organo;
Rilevato che l’istituto dell’autoconvocazione era stato già costantemente adottato in occasione delle precedenti sedute dell’Organo promosse dal Segretario Regionale che, altrimenti, non è titolato a convocare il Consiglio Regionale;
Considerato che, per quanto risulta all’attualità alla Commissione Nazionale di Garanzia, il Consiglio Regionale della Calabria non si è ancora dotato di un proprio Regolamento;
Visto l’art. 44 dello Statuto che prescrive che per quanto non previsto dallo Statuto medesimo e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del codice civile e, se compatibili, le norme del Regolamento della Camera dei Deputati;
Richiamato l’art. 29 del Regolamento della Camera dei Deputati che peraltro trova ispirazione e fondamento nell’art. 62, comma 2 della Costituzione e che prevede che l’Assemblea può essere convocata per iniziativa di un terzo dei suoi componenti;
Ritenuto che, pertanto, sussistendo tali presupposti e requisiti, il Consiglio Regionale è stato validamente convocato per la seduta del 13 settembre 2009;
Esaminate le considerazioni sviluppate nelle due lettere di cui trattasi in ordine alle decisioni assunte dal Consiglio Regionale della Calabria quali risultano dal verbale della seduta del 13 settembre 2009 relativamente ai punti 3 e 4 posti all’O. d. g., rispettivamente concernenti la sfiducia al Segretario Regionale e la elezione del nuovo Segretario regionale;
Richiamato l’art. 22, ultimo comma, ultimo periodo dello Statuto che recita: “Nel caso di sfiducia al Segretario regionale, per la quale è necessaria la maggioranza del 51% dei componenti il Consiglio regionale, è necessario convocare il Consiglio regionale entro 60 giorni successivi per la nomina del nuovo Segretario regionale”;
Considerato che nel caso di specie risulta rispettata la norma relativa al quorum del cinquantuno per cento richiesto per l’efficacia del provvedimento di sfiducia al Segretario Regionale;
Considerato, che alla stregua della medesima succitata norma, la convocazione del Consiglio Regionale per la nomina del Segretario Regionale deve avvenire nei sessanta giorni successivi a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia;
Considerato che, per contro, la convocazione per la nomina del nuovo Segretario Regionale è intervenuta in data antecedente a quella della effettiva approvazione della mozione di sfiducia, a nulla, peraltro, rilevando la data di sottoscrizione e/o di comunicazione della mozione di sfiducia al Segretario in carica, quale è stata rappresentata nella lettera sub n. 1 laddove viene affermato: “All’uopo è necessario tenere presente che l’atto di sfiducia sottoscritto da oltre il 51% dei componenti il Consiglio gli era stato notificato in data 24 agosto 2009, circa un mese prima dell’ elezione del nuovo Segretario.”;
Ritenuto di richiedere al Consiglio Regionale della Calabria di provvedere a sanare tale situazione e ripristinare le condizioni per garantire un corretto funzionamento degli Organi Regionali;
Ritenuto di assegnare a tale Organo, per le indispensabili determinazioni del caso, un congruo lasso di tempo, decorso inutilmente il quale la Commissione si riserva di rideterminarsi al riguardo;
Rilevato, altresì, che nell’incipit della lettera sub n.2 viene affermato che la Commissione Regionale di Garanzia è titolare di procedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti calabresi, mentre la Commissione Nazionale di Garanzia è competente su procedimenti disciplinari riguardanti dirigenti nazionali;
Considerato che ai sensi degli articoli 25 e 17, rispettivamente afferenti alla Commissione Regionale di Garanzia ed alla Commissione nazionale di Garanzia, tale affermazione risulta manifestamente infondata;
A voti unanimi
DELIBERA
1. La richiesta formulata dal Coordinatore della Segreteria Nazionale in data 5 ottobre 2009 e meglio precisata in premessa, così come le indicazioni dallo stesso soggetto fornite in merito ad accertamenti di titolarità della Commissione Nazionale di Garanzia sono inammissibili e vengono archiviate.
2. La Commissione Nazionale di Garanzia non si pronuncia su mere ventilazioni di ipotesi di Commissariamento, ma, di norma, esprime parere su proposte di Commissariamento in quanto richiesta dal Segretario Nazionale con motivato e circostanziato interpello.
3. La convocazione del Consiglio Regionale della Calabria per la seduta del 13 settembre 2009 risulta effettuata nel rispetto delle norme statutarie.
4. Il provvedimento di sfiducia al Segretario Regionale approvato dal Consiglio Regionale della Calabria nella seduta del 13 settembre 2009 risulta assunto nel rispetto delle norme statutarie.
5. Il provvedimento di nomina del nuovo Segretario Regionale, approvato dal Consiglio Regionale della Calabria nella seduta del 13 settembre 2009, risulta assunto in violazione dell’art. 22, ultimo comma dello Statuto.
6. Il Consiglio Regionale della Calabria è invitato a sanare la situazione di cui al precedente punto 5 entro, e non oltre, il termine essenziale del 31 dicembre 2009. Spirato inutilmente tale termine, la Commissione Nazionale di Garanzia si riserva di rideterminarsi al riguardo. Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria avrà cura di tenere tempestivamente informato il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia in merito alle iniziative ed alle decisioni assunte a tale specifico riguardo.
7. L’affermazione, contenuta nella lettera in data 12 ottobre 2009, in base alla quale la Commissione Regionale di Garanzia è titolare di procedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti calabresi, mentre la Commissione Nazionale di Garanzia è competente su procedimenti disciplinari riguardanti dirigenti nazionali è destituita di fondamento.
8. La presente deliberazione è pubblicata sul quotidiano del Nuovo PSI e sul pertinente sito internet.
Il Presidente
(Cons. Alberto Di Ferrante)
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NUOVO PSI
COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA (PROBIVIRI)
Deliberazione n. 3 del 20 ottobre 2009
Oggetto: Raccolta dati riguardanti le strutture provinciali e regionali statutariamente previste.
La Commissione Nazionale di Garanzia
Visto lo Statuto del Partito “Nuovo PSI” approvato dal V Congresso Nazionale e sue successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, a norma dell’articolo 37 dello Statuto, le decisioni sanzionatorie adottate nei confronti degli iscritti dagli Organi di Partito sono appellabili presso la Commissione di Garanzia competente per territorio;
Considerato che, a norma dell’articolo 33 dello Statuto, le decisioni delle singole Commissioni Provinciali di Garanzia sono appellabili presso la Commissione di Garanzia competente per territorio regionale;
Considerato che, a norma dell’articolo 25 dello Statuto, le decisioni delle Commissioni Regionali di Garanzia sono appellabili presso la Commissione Nazionale di Garanzia;
Considerato che, pertanto, le Commissioni Provinciali e Regionali rappresentano rispettivamente un primo ed un secondo livello di garanzia e che essi, per molti profili, sono propedeutici rispetto a quello nazionale;
Ritenuto, nell’ambito dei poteri di indagine connessi alla propria funzione di vigilanza ed anche al fine di assicurare correntezza alla propria azione, di dotarsi di un quadro conoscitivo completo della effettività delle strutture territoriali statutariamente previste;
A voti unanimi
DELIBERA
1. Il Responsabile dell’Ufficio Nazionale Organizzazione, Enti Locali, Elettorale, Tesseramento è invitato a fornire alla Commissione Nazionale di Garanzia, con cortese sollecitudine, e comunque entro il 30 novembre 2009, una relazione sulla effettiva costituzione degli Organi statutariamente previsti ed attualmente esistenti a livello regionale e provinciale. Più precisamente, per quanto riguarda il livello regionale, l’informazione richiesta concerne l’eventuale intervenuta costituzione, regione per regione, dei seguenti organi:
- il Consiglio regionale;
- il Segretario regionale;
- il Direttivo regionale;
- il Tesoriere regionale;
- la Commissione regionale di garanzia;
- il Collegio regionale dei Revisori dei conti;
nonché, per quanto riguarda il livello provinciale, l’informazione richiesta concerne l’eventuale intervenuta costituzione, provincia per provincia, dei seguenti organi:
- il Consiglio provinciale;
- il Segretario provinciale;
- il Direttivo provinciale;
- il Tesoriere provinciale;
- la Commissione provinciale di Garanzia;
- il Collegio provinciale dei revisori dei conti
2. A corredo della relazione di cui al punto 1, il Responsabile dell’Ufficio Nazionale Organizzazione, Enti Locali, Elettorale, Tesseramento è invitato a fornire l’elenco nominativo, completo di residenza o domicilio, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica dei Presidenti di ciascuna delle strutture territoriali collegiali di cui al punto 1, nonché dei Segretari Provinciali, dei Segretari Regionali, dei Tesorieri Provinciali e dei Tesorieri Regionali.
3. Il Responsabile dell’Ufficio Nazionale Organizzazione, Enti Locali, Elettorale, Tesseramento è, altresì, invitato a tenere informata, costantemente e tempestivamente, la Commissione Nazionale di Garanzia in ordine ad eventuali aggiornamenti concernenti i dati di cui ai punti 1 e 2 e, comunque, a relazionare al riguardo almeno semestralmente.
4. La presente deliberazione è pubblicata sul quotidiano del Nuovo PSI e sul pertinente sito internet.
Il Presidente
(Cons. Alberto Di Ferrante)
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NUOVO PSI
COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA (PROBIVIRI)
Deliberazione n. 4 del 20 ottobre 2009
Oggetto: Raccolta dati concernenti i Regolamenti regionali statutariamente previsti.
La Commissione Nazionale di Garanzia
Visto lo Statuto del Partito “Nuovo PSI” approvato dal V Congresso Nazionale e sue successive modifiche ed integrazioni;
Considerato la preminente rilevanza che l’articolo 1 dello lo Statuto assegna ai Regolamenti regionali;
Considerato che tali Regolamenti, a norma dell’articolo 5 dello Statuto, rivestono un preminente rilievo anche di carattere disciplinare;
Ritenuto, nell’ambito dei poteri di indagine connessi alla propria funzione di vigilanza, di promuovere una ricognizione sullo stato di approvazione dei Regolamenti Regionali che le norme statutarie hanno posto in capo ai Consigli Regionali;
A voti unanimi
DELIBERA
1. I Presidenti dei Consigli Regionali sono invitati a presentare una relazione sullo stato di approvazione del Regolamento regionale di cui all’articolo 21 dello Statuto, entro il 31 dicembre 2009.
2. Nei casi in cui il Regolamento Regionale risulta già approvato oppure già adottato ed ancora in corso di approvazione, il competente Presidente del Consiglio Regionale, è invitato a fornire copia del documento alla Commissione Nazionale di Garanzia.
3. La presente deliberazione è pubblicata sul quotidiano del Nuovo PSI e sul pertinente sito internet.
Il Presidente
(Cons. Alberto Di Ferrante)
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