-  
 
 
 
 
 
 
 
 
  home contatti area riservata
Segretario Nazionale
Tesoriere Nazionale
Segreteria
Uffici Naz. Segreteria
Incarichi di Lavoro
Direzione Nazionale
Consiglio Nazionale
Deputati
Le sedi regionali
Statuto
Simbolo
Regolamento Partito Nuovo PSI
Statuto MGR
Adesione NPSI 2008
Vademecum Elezioni Politiche 2008
Doni alle Coop nella finanziaria di Prodi >>>

Rinegoziazione dei contratti di mutuo >>>

La detrazione per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici >>>

Rapporto della commissione per la liberazione della crescita francese, commissione presieduta da Jacques Attali >>>

Rapporto Commissione Attali, versione integrale >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
link lab
link suggeriti
mailing list
Iniziato il 14/05/2010

In Inghilterra un governo di coalizione
Crisi di un sistema
Normale evoluzione
> Vedi i risultati  
Vuoi entrare in contatto
con il nuovo PSI?
chiamaci con Skype
 



 

Statuto del Partito “Nuovo PSI”

Approvato dal
V Congresso Nazionale
Roma 23 e 24 giugno 2007;
modificato dal Consiglio Nazionale del 4 ottobre
2007; dal Consiglio Nazionale del 19 gennaio 2009;
dal Consiglio Nazionale del 19 dicembre 2009; dal Consiglio Nazionale del 25 giugno 2011 e dal Consiglio Nazionale del 19 Gennaio 2012

 
 

 

                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO I

art. 1
Principi ispiratori
'E’ costituita, ai sensi dell'articolo 49 della costituzione italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, l'associazione denominata " Nuovo PSI" (di seguito indicata "Partito").
Il “Nuovo PSI” è un Partito di socialisti autonomisti, riformisti e liberali. Esso si richiama alla ispirazione ideale e politica del socialismo italiano, europeo ed internazionale e sviluppa la propria azione rapportandola all'evoluzione dei tempi e dei rapporti sociali al fine di realizzare la piena ed effettiva partecipazione dei cittadini al perseguimento dell'interesse generale, alla guida della società, del sistema delle autonomie locali, dello Stato nazionale e delle istituzioni europee ed internazionali.
Il Partito organizza le sue strutture regionali assicurandone l'autonomia necessaria.
Il Partito Nuovo PSI si costituisce ed è organizzato su base federale, riconoscendo alle articolazioni regionali un ruolo autonomo, determinante per la circolazione delle idee, per l'attiva partecipazione degli iscritti, per il dialogo interno e la capacità di proposta, per allargare la base del consenso. Questo modello organizzativo si realizza con la approvazione da parte dei consigli nazionali del rispettivo regolamento regionale. Le federazioni regionali non solo hanno il compito di coordinamento delle federazioni provinciali, ma anche un irrinunciabile ruolo di scelte e strategie politiche significative per la regione di competenza e per lo Stato, propositive nello scambio dialettico tra federazioni, indicative per le politiche del Congresso, del Consiglio Nazionale, della Direzione e del Segretario Nazionale, chiamati in questo caso, ad un'opera di sintesi.
Il Partito Nuovo PSI, nel pieno rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove la partecipazione dei cittadini alle attività e scelte del Partito, anche attraverso l’organizzazione di elezioni primarie per la scelta delle candidature alle principali cariche elettive.

Art.2
Sede legale
Il Partito ha sede in Roma – Piazza di Pietra, 44 - e può costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all'estero.
 
TITOLO II

art. 3
Simbolo
Il simbolo del Partito Nuovo PSI è rappresentato da un cerchio con corona circolare rossa sulla quale, nella parte superiore, è la scritta “Nuovo” e, nella parte inferiore, la scritta “PSI”, al centro del cerchio, su fondo bianco è raffigurato un garofano con la corolla rossa e il gambo con le due foglie di colore verde .

Art. 4
Finanziamento
Il Partito Nuovo PSI dispone delle entrate costituite dalle quote annuali degli iscritti e dei sostenitori, dai rimborsi per spese elettorali e da atti di liberalità.
L'importo della quota annuale è composto da tre parti, rispettivamente destinate alla Direzione Nazionale, all'organizzazione regionale, alla organizzazione provinciale, in conformità alle disposizione dettate dal Consiglio Nazionale.
L'importo minimo viene stabilito dal Consiglio Nazionale.
Le tessere associative decise dal Consiglio Nazionale sono stampate a cura della Segreteria Nazionale e distribuite alle strutture periferiche regionali.
 
Ogni atto di liberalità a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale deve essere accettato dal tesoriere.
L'elenco degli atti di liberalità è tenuto presso le sedi del Partito ed è disponibile per la più ampia trasparenza e consultazione.
 
TITOLO III

Art. 5
Iscrizione
Possono iscriversi al Partito soggetti singoli o aderire associazioni che, indipendentemente dalle loro concezioni filosofiche o religiose, ne condividano gli obiettivi e lo Statuto.
Possono iscriversi al Partito i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 16 anni di età.
L'iscrizione da parte di singoli, comporta l'accettazione dello Statuto ed il versamento delle quote individuali.
La domanda di iscrizione individuale può essere presentata in qualsiasi sede, anche attraverso il sito internet ufficiale del Partito, e sarà trasmessa alle organizzazioni territoriali di riferimento per l'accettazione e per il relativo pagamento della quota annuale. L'eventuale diniego all'iscrizione deve essere motivato e comunicato all'interessato che ha facoltà di ricorso alla Commissione di Garanzia Probiviri territoriale di competenza, con appello definitivo a quella nazionale.
La domanda di adesione di associazioni territoriali deve essere inoltrata al Segretario Nazionale che la sottopone all'approvazione del primo Consiglio Nazionale utile, unitamente alla relativa regolamentazione.
L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'iscrizione o la partecipazione ad altri partiti politici nonché con la presentazione dell'iscritto in liste elettorali non autorizzate dal Partito. In caso di incompatibilità per i suindicati motivi, l'iscritto riceve la comunicazione di avvio del procedimento di espulsione da parte della Commissione di Garanzia Probiviri territorialmente competente. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla comunicazione, la Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri procederà alla espulsione dell'iscritto, comunicandola agli organismi territoriali e nazionali competenti.
Gli iscritti o le associazioni aderenti concorrono, esprimendo la propria opinione nelle assemblee del Partito, alla elaborazione delle linee politiche ed alla elezione dei propri dirigenti, e sono impegnati ad attenersi alle decisioni democraticamente assunte dalla maggioranza.
Il diritto di voto degli iscritti è esercitato negli organismi di cui fanno parte.
 
Ogni iscritto è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi statutari e a concorrere alla realizzazione del programma e delle finalità del Partito. In particolare ogni iscritto è tenuto a:
- partecipare attivamente alla vita del Partito;
- svolgere con diligenza gli incarichi affidatigli;
- tenere una irreprensibile condotta morale e politica;
- concorrere a sostenere l'attività del Partito;
- tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- esercitare il diritto di voto negli organismi a cui partecipa.
Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attività del Partito contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statutari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale, e, ove ne ricorrano i presupposti, partecipando come candidati alle competizioni elettorali. .
La qualità di iscritto al Partito si perde in caso di dimissioni; mancato rinnovo dell'adesione; espulsione dal Partito sancita, in via definitiva, dalla Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri.
Le dimissioni da iscritto devono essere inviate a mezzo raccomandata e/o email alla sede provinciale, regionale o nazionale del Partito.  
 
Art. 6
Adesione di soggetti collettivi
L'iscrizione per gli associati su richiesta delle associazioni interessate, fermo restando l'accettazione dello Statuto, comporta il versamento della quota minima, così come stabilita dal Consiglio Nazionale del Partito, per la somma pari agli individui aderenti all'associazione stessa, o di una quota annuale da definire nel relativo regolamento federativo.
Se il patto federativo prevede il pagamento della quota individuale, i singoli associati partecipano in base al loro domicilio alla vita associativa del Partito territoriale di competenza. Se il patto, invece, prevede il pagamento di un'unica quota annuale per tutti gli associati della associazione, i rappresentanti dell'associazione partecipano, con voto consultivo, negli organismi del Partito.
Art. 7
Sostenitori
I cittadini, non iscritti al Partito, che intendono sostenere le attività del Partito stesso, e che ne fanno domanda, sono qualificati come sostenitori.
I sostenitori partecipano alle attività del Partito, tramite la Segreteria telematica di cui all’art.11 del presente Statuto e la cui organizzazione è demandata al relativo regolamento.
I sostenitori, poiché non iscritti, non partecipano agli organismi di Partito, sia nazionali che territoriali.
I sostenitori partecipano alle elezioni primarie per la scelta delle candidature alle principali cariche elettive del Partito Nuovo PSI, nelle forme e modi definiti dalle relative norme approvate dalla Direzione Nazionale.
 
 
CAMBIARE NUMERAZIONE AGLI ARTICOLI CHE SEGUONO
TITOLO IV
Art. 8
Organizzazione
L'articolazione organizzativa del Partito prevede:
1) il Congresso Nazionale;
2) il Consiglio Nazionale;
3) la Direzione Nazionale ;
4) la federazione su base regionale;
5) la federazione su base provinciale.
Art. 9
Movimento Giovani per le Riforme (MGR)
Il Movimento Giovani per le Riforme (M.G.R.), è organismo politico-organizzativo autonomo, nell'ambito delle strutture organizzative del Partito.
Si articola in strutture nazionali, regionali, provinciali e comunali.
Adotta un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.
 
Ha propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale del Partito e nelle direzioni e consigli regionali, direzioni e consigli provinciali, direzioni e consigli delle federazioni comunali da stabilire nei rispettivi congressi.
Possono fare parte del Movimento Giovani per le Riforme i giovani tra i 16 e i 30 anni.
Il Movimento Giovani per le Riforme indica rispettivamente al Consiglio Nazionale ed ai consigli territoriali i nomi del responsabile nazionale e dei responsabili territoriali del Movimento.
  Art. 10
Commissione pari opportunità
Il Partito Nuovo PSI promuove il superamento di discriminazioni di sesso, genere, religione ed etnia, nella società, nella vita politica e nelle istituzioni. A tal fine, istituisce la Commissione per le pari opportunità che è presieduta da un iscritto eletto dal Consiglio Nazionale. La Commissione adotta un proprio regolamento che viene approvato dal Consiglio Nazionale. Ha propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale e nelle articolazioni territoriali del Partito.
 
Art. 11
La Segreteria telematica
Il Nuovo PSI promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte ed attività del Partito, a mezzo della Rete Internet e degli strumenti telematici in genere, attraverso la propria articolazione organizzativa denominata “Segreteria telematica”.
La Segreteria telematica è direttamente coordinata dal Comitato della Segreteria Nazionale e partecipa all’organizzazione delle elezioni primarie interne al Partito per la scelta dei candidati alle principali cariche elettive.
La Segreteria telematica è disciplinata dal relativo regolamento ed espressamente non costituisce organismo di Partito, essendo finalizzata alla più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica del Partito e del Paese.
TITOLO V
Struttura nazionale

art. 12
Organi
Il Partito Nuovo PSI attraverso i suoi organi nazionali definisce la linea politica nazionale che impegna tutti gli organi del Partito a livello nazionale e locale, nonché tutti gli iscritti.
Gli organi nazionali del Partito sono:
1) il Congresso Nazionale;
2) il Consiglio Nazionale;
3) il Presidente Nazionale del Partito;
4) il Segretario Nazionale;
5) la Direzione Nazionale;
6) il Tesoriere Nazionale;
7) la Commissione Nazionale di Garanzia (Probiviri);
8) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
 
Art. 13
Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale, è convocato, in via ordinaria ogni tre anni, dal Consiglio Nazionale che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Esso può essere, altresì, convocato dal Consiglio Nazionale, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale in carica .
Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Partito ed è costituito dai delegati espressi dalle strutture regionali, secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale.
 
Il Congresso Nazionale:
•  individua ed approva la linea politica del Partito;
•  assume ogni decisione utile per l'iniziativa politica del Partito;
•  approva lo Statuto nazionale.
Il Congresso Nazionale, inoltre, elegge:
•  il Consiglio Nazionale;
•  il Presidente Nazionale del Partito
•  il Segretario Nazionale del Partito;
• la Commissione Nazionale di Garanzia (Probiviri) ed il relativo Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo Presidente.
 
Art. 14
Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale che ne stabilisce, altresì, il numero dei componenti. Il Segretario Nazionale dispone eventuali cooptazioni aggiuntive fino ad un massimo del 15% del numero dei componenti il Consiglio. Il Consiglio Nazionale ratifica tale cooptazione.
Il Consiglio Nazionale:
•  è garante della corretta applicazione della linea politica del Partito;
•  è garante dello Statuto ed approva il regolamento e la carta dei valori che ne sono parte integrante;
•  stabilisce le norme per il tesseramento e nomina la Commissione Nazionale per il tesseramento ed il relativo Presidente. La Commissione Nazionale per il tesseramento svolge, altresì, funzioni di gestione organizzativa dei congressi territoriali (comunali, provinciali e regionali) che si intendano svolgere nel periodo intercorrente tra un Congresso Nazionale e il successivo. In tal caso, si applicano, per analogia, le norme regolamentari previste per la Commissione Nazionale congressuale.”
Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e relaziona sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo del Partito.
Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale. Egli, in accordo con il Segretario Nazionale, convoca il Consiglio Nazionale, ne definisce l'ordine del giorno e lo presiede.
Il Consiglio Nazionale si riunisce anche su richiesta del Presidente Nazionale del Partito, o del Segretario Nazionale, o della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza ai sensi dell'art. 21 c.c..
In particolare il Consiglio Nazionale:
•  delibera sul programma politico del Partito;
•  approva, su delega del Congresso, le modifiche statutarie;
•  convoca il Congresso Nazionale approvando il regolamento del Congresso Nazionale, nonché i regolamenti dei congressi territoriali;
• stabilisce le norme per il Congresso e nomina la Commissione Nazionale per il Congresso e il relativo Presidente;
•  approva il bilancio preventivo del Partito entro il 31 gennaio di ciascun anno ed il conto consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di attività di Partito;
•  può costituire fondazioni e associazioni anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti, purché conformi al presente Statuto;
•  approva i regolamenti regionali deliberati dalle federazioni regionali del Partito;
•  approva il regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio Nazionale, della Direzione e della Segreteria Nazionale e per l’attuazione del presente Statuto ;
Il Consiglio Nazionale, inoltre, nomina:
•  il Presidente del Consiglio Nazionale;
•  la Direzione Nazionale ;
•  il Tesoriere;
•  il direttore politico del quotidiano del Partito, ed il relativo Comitato scientifico.
 
 
Art. 15
Il Presidente Nazionale del Partito
Il Presidente Nazionale del Partito è eletto dal Congresso Nazionale, salvo quanto disposto al comma seguente.
Sino alla celebrazione del prossimo Congresso Nazionale successivo all’approvazione del presente articolo, il Segretario Nazionale del Partito eletto nell’ultimo Congresso Nazionale, è nominato Presidente Nazionale.
Il Presidente del Partito:
• ha la rappresentanza legale del Partito;
• ha la disponibilità del simbolo ivi compresa la facoltà di delega di altri soggetti per gli usi legali ed elettorali del medesimo simbolo;
• guida la delegazione del Partito insieme al Segretario Nazionale nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche;
Nel caso di dimissioni del Presidente Nazionale del Partito la surroga è votata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza, e resta in carica sino alla celebrazione del Congresso Nazionale successivo alla surroga stessa.
Art. 16
Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, salvo quanto disposto al comma seguente.
Fino alla celebrazione del prossimo Congresso Nazionale successivo all’approvazione del presente articolo, il Segretario Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale.
Il Segretario Nazionale:
• ha la rappresentanza politica;
• guida la delegazione del Partito insieme al Presidente Nazionale nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche;
•  convoca, presiede e coordina la Direzione Nazionale e la Segreteria Nazionale ;
•  attua, nel rispetto delle linee approvate dal Congresso, dal Consiglio Nazionale e dalla Direzione Nazionale la linea politica del Partito;
•  dirige, coadiuvato dalla Segreteria del Partito, l'attività politica ed organizzativa ed i rapporti con gli altri partiti;
•  propone alla Direzione Nazionale la nomina di uno o più vice segretari nazionali;
•  dispone la nomina dei componenti la Segreteria Nazionale, cui affida incarichi di lavoro, istituendo il Comitato della Segreteria Nazionale e gli uffici nazionali. Dette nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile;
• convoca la Consulta dei Segretari Regionali.
Nel caso di dimissioni del Segretario la surroga è votata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza del 51% dei componenti. Per la sfiducia al Segretario, è necessaria la maggioranza del 51% dei componenti il Consiglio Nazionale.
 
Art. 17
Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale che ne stabilisce il numero dei membri.
Ne fanno parte di diritto:il Presidente Nazionale del Partito, il Segretario Nazionale che la presiede e la convoca, il Presidente del Consiglio Nazionale, i segretari regionali, il Presidente della Commissione pari opportunità, il responsabile nazionale del Movimento Giovani per le Riforme, il Tesoriere Nazionale. Partecipano ai lavori, altresì, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri e gli assessori regionali, i consiglieri e assessori provinciali, i consiglieri ed assessori dei comuni delle città capoluogo iscritti al Partito, senza espressione di voto.
Il Presidente ed i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri, ed il Presidente dei Revisori dei Conti, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale.
La Direzione Nazionale è responsabile della esatta applicazione della linea politica, inoltre:
•  nomina eventuali vice-segretari su proposta del Segretario;
•  ratifica i componenti della Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Nazionale, che la convoca e la presiede, dal Presidente Nazionale del Partito, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, dai Vicesegretari, dai Presidenti dei gruppi parlamentari, dal capodelegazione al Parlamento Europeo, dal capodelegazione nel Governo nazionale, dal coordinatore del Movimento Giovani per le Riforme, dai responsabili degli Uffici Nazionali, dai capigruppo nei Consigli regionali dei gruppi consiliari del Nuovo PSI, e dai cinque membri indicati dalla Consulta dei Segretetari Regionali della quale fanno parte. Coadiuva il Segretario ed è consultata sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. E' preposta al coordinamento organizzativo delle attività degli uffici nazionali e della Consulta dei Segretari Regionali.
 
Art. 18
Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale; ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Tesoriere:
•  può compiere, sulla base di decisioni assunte dalla Direzione Nazionale, dalla Segreteria Nazionale e dal Segretario Nazionale, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
•  ha ampia facoltà e piena ed esclusiva responsabilità, per l'apertura e chiusura dei conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni;
•  è tenuto a richiedere i rimborsi elettorali alle autorità competenti;
•  predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti;
•  inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali, e ne incamera gli introiti;
•  cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalle vigenti leggi;
•  risponde della propria attività al Consiglio Nazionale.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il tesoriere è affiancato da un economo da lui indicato.
Il tesoriere è membro di diritto della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale, dura in carica tre anni e decade dall'incarico contestualmente al Consiglio Nazionale. Decade in caso di sfiducia del Consiglio Nazionale, su proposta motivata del Collegio dei Revisori dei Conti.
 
Art. 19
Finanze e patrimonio
Il Partito risponde, con il proprio patrimonio sociale, dei debiti e delle obbligazioni assunte e conseguenti alle legittime deliberazioni adottate dagli organi statutari.
Il patrimonio disponibile è costituito dai proventi delle quote associative annuali, dai proventi delle iniziative sociali che non discendano da operazioni commerciali, dagli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà del Partito dagli eventuali contributi legali, ordinari e straordinari, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, da erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli eventuali finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.
Ogni singola entrata dovrà essere annotata nei libri contabili e nel bilancio con la sua esatta provenienza.
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
 
Art. 20
Commissione Nazionale di Garanzia (Probiviri)
La Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri si compone di cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale di cui uno con funzioni di Presidente. Essa ha la competenza esclusiva su tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli iscritti o tra gli iscritti ed il Partito in arbitrato irrituale.
Ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate alla Commissione dagli organi del Partito.
Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto, dei regolamenti e della legge.
Il ricorso è presentato alla Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri secondo le disposizioni regolamentari.
La Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri adotta il proprio regolamento.
La decisione della Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri, di utima istanza, è vincolante, inoppugnabile ed inappellabile per tutti gli iscritti.
La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione della Commissione.
Il Segretario Nazionale può chiedere di sospendere dal Partito, deferendoli alla Commissione, gli iscritti che arrechino danni gravi all'immagine del Partito con atti lesivi delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni.
Le due parti in lite possono indicare rispettivamente un loro rappresentante, anch'egli iscritto, che esclusivamente per il caso in questione, integra la Commissione.
Gli iscritti che ricorressero all'autorità giudiziaria per risolvere eventuali liti saranno sospesi di diritto dal Partito sin dalla presentazione dell'atto.
 
Le misure disciplinari sono:
1) il richiamo;
2) la sospensione;
3) l'espulsione.
Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità. La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva. L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina di Partito o per indegnità morale e politica.
La Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri dura in carica tre anni.
La carica di componente la Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri è incompatibile con altre cariche o incarichi nel Partito. I componenti della Commissione Nazionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del c.n., della d.n. E della Segreteria Nazionale.
Le decisioni delle commissioni provinciali di Garanzia sono appellabili esclusivamente presso le commissioni regionali di Garanzia competenti per territorio. Le decisioni delle commissioni regionali di Garanzia sono appellabili esclusivamente presso la Commissione Nazionale di Garanzia.
 
Art. 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Nazionale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei Revisori dei Conti, tra i quali il Congresso nomina il Presidente. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Partito.
Il Collegio  si  riunisce  periodicamente,  almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dell'attività amministrativa e della contabilità del Partito. Le riunioni vengono verbalizzate in apposito libro.

Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione. Il Collegio dei Revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla Direzione, perché quest'ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.
La carica di Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica interna al Partito. I Revisori dei Conti decadono ad ogni scadenza del Consiglio Nazionale .
 
 
TITOLO VI
Art. 22
Strutture regionali
La federazione regionale organizza e coordina le federazioni provinciali presenti sul territorio di competenza.
La struttura organizzativa regionale si articola nei seguenti organi:
1) il Congresso regionale;
2) il Consiglio regionale;
3) il Segretario regionale;
4) il direttivo regionale;
5) il tesoriere regionale;
6) la Commissione regionale di Garanzia Probiviri;
7) il Collegio regionale dei Revisori dei Conti.
 
 
Art. 23
Congresso regionale
Il Congresso regionale è il massimo organo regionale del Partito e ne definisce la linea politica in armonia con quella nazionale.

Al Congresso regionale partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti nelle federazioni provinciali della regione.
Il Congresso regionale in via ordinaria è convocato ogni tre anni dal Segretario regionale.
Il Congresso regionale:
•  elegge il Consiglio regionale
•  nomina la Commissione regionale di Garanzia (Probiviri) ed il relativo Presidente;
•  nomina il Collegio regionale dei Revisori dei Conti ed il relativo Presidente.
Art. 24
Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è eletto dal Congresso regionale che ne stabilisce il numero dei componenti. Il Presidente del Consiglio regionale convoca, in accordo con il Segretario regionale, il Consiglio regionale e lo presiede .
Fanno parte di diritto del Consiglio regionale i segretari delle federazioni provinciali.
Il Consiglio regionale:
•  attua la linea politica individuata ed approvata dal Congresso regionale in armonia con quella nazionale.
•  provvede alla elaborazione e realizzazione del programma, in sintonia con le indicazioni nazionali, e sviluppa le iniziative specifiche di interesse della regione;
•  approva il bilancio regionale su relazione analitica del tesoriere regionale con allegato parere del Consiglio regionale dei Revisori dei Conti;
•  è garante dell'osservanza dello Statuto, adotta il regolamento regionale per la successiva approvazione del Consiglio Nazionale;
•  acquisisce le norme per il tesseramento emanate dal Consiglio Nazionale e provvede a nominare, in tale circostanza, la Commissione regionale per il tesseramento ed il relativo Presidente.
Il Consiglio regionale nomina:
•  il Segretario;
•  il Presidente del Consiglio regionale;
•  il direttivo regionale;
•  il tesoriere;
 
Art. 25
Il Segretario regionale
Il Segretario regionale è eletto dal Consiglio regionale.
Il Segretario regionale:
•  rappresenta politicamente il Partito nella sua unità;
•  dirige, coadiuvato dalla Segreteria, in stretto rapporto con i segretari provinciali, l'attività politica, organizzativa ed i rapporti con gli altri partiti nell'ambito regionale;
•  attua le decisioni e persegue gli indirizzi del Consiglio regionale nel rispetto di quanto definito dagli organismi nazionali del Partito;
•  dispone la nomina dei componenti la Segreteria regionale, cui affida incarichi di lavoro. Dette nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione regionale nella prima riunione utile ;
•  convoca il Congresso regionale;
•  convoca, presiede e coordina la Direzione e la Segreteria regionale.
Nel caso di dimissioni del Segretario regionale, la surroga è votata dal Consiglio regionale con la maggioranza del 51% dei componenti. Nel caso di sfiducia al Segretario regionale, per la quale è necessaria la maggioranza del 51% dei componenti il Consiglio regionale, è necessario convocare il Consiglio regionale entro 60 giorni successivi per la nomina del nuovo Segretario regionale.
Art. 26
Direttivo regionale
Il direttivo regionale è eletto dal Consiglio regionale che ne stabilisce anche la composizione ed è presieduto dal Segretario. Partecipano ai lavori i componenti la Segreteria regionale, il responsabile della Commissione regionale pari opportunità ed il responsabile del Movimento Giovani per le Riforme. Ne fanno parte di diritto: il Presidente del Consiglio regionale, il tesoriere, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia Probiviri. I consiglieri e gli assessori comunali provinciali e regionali iscritti al Partito partecipano ai lavori senza espressione di voto.
Il direttivo regionale è responsabile della corretta applicazione della linea politica; nomina La Segreteria regionale ed uno o più vice segretari regionali.
La Segreteria regionale è nominata, su proposta del Segretario , dal direttivo regionale, nella prima riunione utile. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio regionale ed il tesoriere regionale.
Il direttivo regionale, sempre su segnalazione del Segretario, provvede a ratificare gli incarichi di lavoro che vengono affidati ai singoli componenti della Segreteria regionale.
La Segreteria regionale coadiuva il Segretario, nell'attività politica ed organizzativa del Partito sul territorio regionale.  
Art. 27
Il tesoriere regionale
Il tesoriere regionale è nominato dal Consiglio regionale ed ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie, relative alla regione di competenza, svolte in nome e per conto del Partito.
Il tesoriere:
•  ha facoltà e piena ed esclusiva responsabilità, per l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere;
•  predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio regionale, previo esame del Collegio regionale dei Revisori dei Conti;
•  cura la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili;
•  risponde della propria attività anche al Collegio dei Revisori dei Conti.
E' membro di diritto della Segreteria regionale.  
Art. 28
La Commissione regionale di Garanzia (Probiviri)
La Commissione è composta da tre membri eletti dal Congresso regionale che ne individua anche il Presidente
La Commissione regionale di Garanzia Probiviri ha competenza sui ricorsi presentati dal Consiglio regionale o dal direttivo regionale o da altri organi regionali in merito a comportamenti contrastanti con il presente Statuto. Le decisioni sono appellabili esclusivamente presso la Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri.
 
Art. 29
Collegio regionale dei Revisori dei Conti
Il Collegio regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi ed uno supplente nominati dal Congresso regionale che ne individua anche il Presidente.
Il Collegio può verificare in ogni momento la gestione economico- finanziaria del Partito.
L'accesso ai documenti è garantito ad ogni suo componente.
Il Collegio qualora rilevi fatti censurabili, li sottopone al direttivo regionale perché quest'ultimo possa adottare le opportune determinazioni.
Il Collegio predispone una propria relazione in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte del Consiglio regionale.
La carica di componente dei Revisori dei Conti è incompatibile con quello di componente la Direzione regionale e il Consiglio regionale.
 
TITOLO VII
Art. 30
Federazioni provinciali
La federazione provinciale organizza e coordina le sezioni o le strutture di Partito esistenti nella provincia o nel territorio di propria competenza.
Sono organi della federazione provinciale:
1) il Congresso provinciale;
2) il Consiglio provinciale ;
3) il Segretario provinciale;
4) il direttivo provinciale;
5) il tesoriere provinciale;
6) la Commissione provinciale di Garanzia Probiviri ;
7) il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti.  
Art. 31
Congresso provinciale
Il Congresso provinciale è il massimo organo della federazione e definisce la linea politica a livello provinciale in armonia con quella regionale e nazionale.
Esso è costituito dai delegati eletti dalle strutture territoriali.
Il Congresso provinciale è convocato, in via ordinaria, ogni tre anni dal Segretario provinciale.
Il Congresso provinciale elegge:
•  il Consiglio provinciale;
• la Commissione provinciale di Garanzia (Probiviri) ed il relativo Presidente;
• il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti e relativo Presidente.  
 
Art. 32
Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è composto da un numero di componenti decisi dal Congresso.
Il Presidente del Consiglio provinciale convoca, in accordo con il Segretario provinciale, il Consiglio provinciale e lo presiede.
Il Consiglio provinciale:
•  è garante della corretta applicazione della linea politica del Partito a livello provinciale;
•  provvede alla elaborazione del programma, in sintonia con le indicazioni regionali e nazionali;
•  approva il bilancio provinciale su relazione analitica del tesoriere provinciale con allegato parere del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti;
•  acquisisce le norme per il tesseramento emanate dal Consiglio Nazionale e provvede a nominare, in tale circostanza, la Commissione provinciale per il tesseramento ed il relativo Presidente.
Il Consiglio provinciale nomina:
•  il Segretario;
•  il Presidente del Consiglio provinciale;
•  il direttivo provinciale;
•  il tesoriere;
Art. 33
Segretario provinciale
Il Segretario provinciale è eletto dal Consiglio provinciale.
Il Segretario provinciale:
•  rappresenta il Partito;
•  dirige, coadiuvato dalla Segreteria, l'attività politica ed organizzativa, cura i rapporti con gli altri partiti in ambito provinciale.
•  attua le decisioni e persegue gli indirizzi del Consiglio provinciale, nel rispetto di quanto definito dagli organismi regionali e nazionali;
•  dispone la nomina dei componenti la Segreteria provinciale, cui affida incarichi di lavoro. Dette nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione provinciale nella prima riunione utile;
•  convoca, il Congresso provinciale;
•  convoca, presiede e coordina la Direzione provinciale e la Segreteria provinciale.
Nel caso di dimissioni del Segretario la surroga è votata dal Consiglio provinciale con la maggioranza del 51% dei componenti. Nel caso di sfiducia al Segretario, per la quale è necessaria la maggioranza del 51% dei componenti il Consiglio provinciale, è necessario convocare il Consiglio provinciale entro 60 giorni successivi per la nomina del nuovo Segretario.  
Art. 34
Il direttivo provinciale
Il direttivo provinciale è eletto dal Consiglio provinciale, che ne stabilisce anche la composizione ed è presieduto dal Segretario. Partecipano ai lavori i componenti della Segreteria provinciale, il rappresentante provinciale della Commissione pari opportunità ed il rappresentante del Movimento Giovani per le Riforme. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio provinciale, il tesoriere ed il Presidente della Commissione provinciale di Garanzia. I consiglieri e gli assessori comunali e provinciali iscritti al Partito sono componenti aggiuntivi senza espressione di voto.
Il direttivo provinciale è responsabile della corretta applicazione della linea politica; nomina la Segreteria provinciale ed uno o più vicesegretari.
La Segreteria provinciale è nominata, su proposta del Segretario provinciale, dal direttivo provinciale nella prima riunione utile; è convocata e presieduta dal Segretario. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio provinciale, il tesoriere provinciale. La Segreteria provinciale coadiuva il Segretario provinciale nell'attività politica ed organizzativa del Partito a livello provinciale.
  Art. 35
Il tesoriere provinciale
Il tesoriere provinciale è nominato dal Consiglio provinciale ed ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito nel rispetto delle leggi vigenti.
Il tesoriere:
•  ha facoltà e piena ed esclusiva responsabilità, per l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere;
•  predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio provinciale, con allegato parere del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti;
•  cura la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili;
•  risponde della propria attività anche al Collegio dei Revisori dei Conti.
E' membro di diritto della Segreteria provinciale.  
 
Art. 36
La Commissione provinciale di Garanzia (Probiviri)
La Commissione è composta da tre membri eletti dal Congresso provinciale che ne individua anche il Presidente.
La Commissione di Garanzia Probiviri ha competenza sui ricorsi presentati dal Consiglio provinciale, dal direttivo provinciale, da altri organi provinciali o da iscritti in merito a comportamenti contrastanti con il presente Statuto. Le decisioni sono appellabili esclusivamente presso la Commissione regionale di Garanzia competente per territorio.
 
 
Art. 37
Collegio provinciale dei Revisori dei Conti
Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi ed uno supplente nominati dal Congresso provinciale che ne individua anche il Presidente.
Il Collegio può verificare in ogni momento la gestione economico- finanziaria del Partito.
L'accesso ai documenti è garantito ad ogni suo componente.
Il Collegio, qualora rilevi fatti censurabili, li sottopone al direttivo provinciale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
Il Collegio predispone una propria relazione in occasione dell'approvazione, da parte del Consiglio provinciale, del bilancio preventivo e consuntivo.
La carica di componente del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di componente della Direzione provinciale e del Consiglio provinciale.
 
Art. 38
Forum amministratori socialisti enti locali
E' costituito il forum degli amministratori socialisti degli enti locali, i cui componenti sono: i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni italiani, i presidenti delle province italiane, gli assessori e i consiglieri provinciali, i presidenti regionali, gli assessori e i consiglieri regionali iscritti al Partito o che aderiscono ai gruppi consiliari del Nuovo PSI.
Il Segretario Nazionale o suo delegato convoca e presiede il forum.
Il forum formula proposte di interesse politico-amministrativo degli enti locali. 
 
TITOLO VIII
 
Art.39
Commissariamenti
Il Segretario Nazionale, per assicurare la funzionalità degli organi regionali e provinciali, coadiuvato dal Comitato della Segreteria Nazionale, ne dispone, ove occorre, il commissariamento. Il commissariamento e’ ratificato dalla Direzione Nazionale nella prima riunione utile. Avverso il provvedimento di commissariamento e di ratifica dello stesso non puo’ essere proposto ricorso alle commissioni di Garanzia.
 
Art. 40
Appellabilità
Le decisioni sanzionatorie adottate nei confronti degli iscritti dagli organi di Partito sono appellabili presso la Commissione di Garanzia Probiviri competente per territori.
 
Art. 41
Liste dei candidati
Le liste dei candidati per i vari livelli istituzionali sono approvate dai rispettivi organi: Direzione Nazionale, direttivo regionale, direttivo provinciale.
In caso di controversie o in caso di rischio di non presentazione delle liste dei candidati, il Segretario Nazionale, sentito il parere della Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri, può nominare un suo delegato con il compito di dirimere le controversie stesse e presentare le liste.

Art. 42
Riforma dello Statuto
Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Congresso Nazionale può delegare al Consiglio Nazionale la modifica dello Statuto indicando i principi e criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per l'approvazione.

Art. 43
Sezioni estere
Negli stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate del Partito. Il Consiglio Nazionale provvede, di volta in volta, ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del Partito in base ad apposito regolamento.
 
Art. 44
Norme regolamentari
Ad eccezione dei regolamenti la cui approvazione è competenza del Consiglio Nazionale, i regolamenti previsti dal presente Statuto, sono proposti dai competenti organi e devono essere approvati dalla Direzione Nazionale del Partito. 
 
 
Art. 45
Adesioni ad altre associazioni
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, può deliberare l'adesione e/o la federazione del Partito ad altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali che si ispirano ad ideali coerenti a quelli del Partito. 
Art. 46
Norma transitoria
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 40 del presente Statuto, in via transitoria, dalla data di approvazione del presente Statuto e fino a quella di celebrazione del successivo Congresso Nazionale, le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei consiglieri votanti.
Art. 47
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del codice civile e, se compatibili, le norme del regolamento della camera dei deputati nazionale ed europea.
 
Art. 48
Disposizione transitoria
Fino al prossimo Congresso Nazionale e alle prossime elezioni politiche per il rinnovo del parlamento è conferito al Consiglio Nazionale il potere di decidere la linea politica e alla Direzione Nazionale il potere di definire ed indirizzare la partecipazione del Nuovo PSI al soggetto Popolo della Libertà. Conseguentemente è conferito mandato al Presidente Nazionale del Partito e al Segretario Nazionale per i relativi adempimenti consequenziali.
Fino alle prossime elezioni politiche, il Consiglio Nazionale convoca il Congresso Nazionale in deroga all’art. 13 comma 1 primo periodo.
Fino alle prossime elezioni politiche, il Segretario regionale convoca il Congresso regionale in deroga all’art. 23 comma 3.
Fino alle prossime elezioni politiche, il Segretario provinciale convoca il Congresso provinciale in deroga all’art. 31 comma 3.
Fino alle prossime elezioni politiche il Segretario Nazionale, coadiuvato dal Comitato della Segreteria Nazionale, autorizza, in conformità ai criteri stabiliti dalla Direzione Nazionale, le iscrizioni e/o adesioni al popolo della libertà di propri iscritti e viceversa, in deroga all’art.5 comma 6 dello Statuto.
Fino alle prossime elezioni politiche nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, manca il Presidente o uno dei membri della Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Nazionale procede alla relativa nomina. Nel caso in cui, per dimissione o altra causa, manca il Presidente o uno dei membri delle commissioni di Garanzia Probiviri o dei collegi dei Revisori dei Conti di livello territoriale, il Consiglio del corrispondente livello territoriale procede alla relativa nomina.
In deroga all’art. 14 del presente Statuto, per l’anno 2009, il Segretario Nazionale, coadiuvato dal tesoriere Nazionale e dal Comitato della Segreteria Nazionale, è delegato ad approvare il conto consuntivo 2009 ed il bilancio preventivo 2010.
Art. 49
Elezione del tesoriere nazionale - Norma transitoria
A parziale e temporanea deroga dell’art. 18, comma 1, del presente Statuto, il Consiglio Nazionale, nella seduta del 19.1.2012, delega il Comitato della Segreteria Nazionale ad eleggere il Tesoriere nazionale del Partito. In caso di dimissioni e/o decadenza del Tesoriere eletto dal Comitato della Segreteria Nazionale, ci si riporta integralmente a quanto disposto dal suindicato art. 18, comma 1.